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Valutazione rischio chimico

2 Ottobre 2023 di Valeria Carozzi Lascia un commento

L’emanazione del Dlgs 81/08 s.m.i comporta la valutazione di tutti i rischi e, tra gli aspetti più rilevanti, troviamo la gestione del rischio chimico e l’elaborazione e redazione del relativo documento di valutazione.

La valutazione del rischio chimico è di fatto sempre obbligatoria. Infatti non si tratta soltanto di un rischio limitato alle industrie chimiche e ai laboratori, ma è presente in tutte le aziende che adoperano determinati tipi di sostanze. La necessità di predisporre ed aggiornare la valutazione rischio chimico deriva dal:

  • D.lgs 81/08, Titolo IX, Capo “Protezione da agenti chimici”;
  • Regolamento REACH, Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals, ovvero Registrazione, valutazione e autorizzazione degli agenti chimici è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, la principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche;
  • Regolamento CLP, ovvero Classification Labelling Packaging, è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
  • Regolamento n. 2020/878 del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Ci sono diverse tipologie di rischio chimico che si differenziano in base al tipo di pericolo:

  • Pericoli per la salute;
  • Pericolo incendi o esplosioni;
  • Pericoli per l’ambiente.

Nel caso in cui il livello di esposizione a sostanze chimiche risulti inferiore ai valori limite d’azione, è necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che sarà parte integrante della valutazione di tutti i rischi.

Nella valutazione del rischio chimico si deve tenere conto del contesto e delle risorse economiche, delle risorse strumentali e umane presenti, si devono considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione e quella per assorbimento cutaneo.

In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici. Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione quali:

  • Progettare, ove possibile, processi lavorativi più appropriati;
  • Valutare, ove possibile, la sostituzione dell’agente chimico pericolo;
  • Fornire ai lavoratori DPI adeguati;
  • Fornire ai lavoratori informazione e formazione specifica adeguate;
  • Installare, se è il caso, dispositivi di protezione collettiva adeguate;
  • prevedere metodi appropriati per la conservazione, l’utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio degli agenti chimici.

Se il risultato della valutazione svolta dimostra che, in relazione al livello, al modo e alla durata dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi e delle circostanze in cui viene svolto il lavoro, vi è un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, e se si dimostra che l’adozione di misure generali di prevenzione è sufficiente a eliminare o ridurre il rischio, allora non è necessario adottare:

  • disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
  • misure specifiche di prevenzione e protezione
  • sorveglianza sanitaria
  • cartelle sanitarie e di rischio.

Altrimenti dovranno essere introdotte tette quelle misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire ai lavoratori la sicurezza e salute necessaria.

La valutazione va in ogni caso aggiornata periodicamente e ogni volta che intervengono mutamenti notevoli.

La formazione deve essere mirata alle specifiche attività svolte dai lavoratori e alle sostanze chimiche utilizzate nell’ambiente di lavoro, si rientra anche nel campo dell’addestramento obbligatorio.

Il Datore di Lavoro, secondo l’art. 229 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori esposti agli agenti chimici a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:

  • Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
  • Periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente;
  • All’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

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