Una nuova figura di riferimento che sta nascendo nelle aziende è il travel risk manager.
Tale figura ha il compito di organizzare il viaggio e la permanenza in loco ed esegue una specifica valutazione contenente tutti i rischi che potrebbero insorgere durante il periodo all’estero dei lavoratori.
I lavoratori che operano all’estero sono esposti contemporaneamente a diverse tipologie di rischi/pericoli, e, se da un lato è relativamente semplice compiere la valutazione dei rischi determinati dalla tipologia di attività lavorativa svolta, soggetta quasi sempre in ogni paese a regolamentazioni e normative (che però vanno studiate ed approfondite) , dall’altro occorre anche considerare i rischi e i pericoli determinati dalla semplice permanenza del lavoratore nel paese. Il livello di esposizione a molteplici pericoli è dovuto alla concomitanza di fattori variabili a seconda dei casi: cultura della sicurezza sul lavoro, ambientali, culturali, religiosi, logistici, sociopolitici, criminali delinquenziali
Aspetti legali
Il lavoratore all’estero è una persona che, per conto del datore di lavoro, svolge la propria attività in un paese estero, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea. In questo contesto non risulta possibile applicare una normativa univoca ma vengono applicate varie normative, sia italiane che estere, tra cui le principali:
- Art. 17, 28, 29 del D. Lgs. 81/08 che obbligano il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti relativi alla mansione e al luogo di lavoro;
- L’interpello della Commissione degli Interpelli n. 11 del 25 ottobre 2016 che prende in considerazione i rischi geopolitici e le condizioni sanitarie del paese in cui il lavoratore effettuerà la trasferta;
- Rischi extralavorativi evidenziati dalla sentenza di Cassazione 8486 del 8 aprile 2013.
Il Datore di Lavoro deve garantire anche ai lavoratori all’estero, le migliori condizioni di salute e sicurezza; condizioni che, quanto meno, devono avere lo stesso grado di efficacia che l’ordinamento nazionale riconosce nel nostro Paese.
Anche la giurisprudenza ha assunto una precisa posizione in materia. In particolare la Cassazione penale, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 35510, relativa al caso del decesso di un lavoratore italiano di una ditta subappaltatrice italiana che effettuava lavori elettrici su una chiatta battente bandiera indiana e ancorata a Bombay in mare aperto, ha precisato che “ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che […] sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero”.
“Il Datore di Lavoro non può “inviare il personale dipendente «al buio» nel cantiere di un’altra società” limitandosi ad indicare le mansioni da svolgere ma ha la responsabilità di verificare l’azienda di destinazione e le condizioni di sicurezza del cantiere. In aggiunta afferma che “La dislocazione all’estero del cantiere costituisce un fattore del tutto irrilevante, inidoneo di per sé ad escludere l’operatività degli obblighi incombenti sul datore di lavoro. Anzi, il datore di lavoro avrebbe dovuto considerare lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero e su di una nave, in quanto egli risponde dell’infortunio occorso al lavoratore […]”.
Quindi, che la Cassazione ha concluso che sia necessaria “l’applicazione della disciplina relativa alla tutela della sicurezza dei lavoratori vigente in Italia, non potendosi immaginare che gli organi di giustizia italiani debbano interpretare la normativa straniera”.
Tipologia di rischi
La valutazione dei rischi deve tenere in considerazione tutte le tipologie di rischio (nessuna esclusa) inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i cosiddetti “rischi atipici o esogeni”: i “rischi esogeni”, se prevedibili (e quindi valutabili e mitigabili).
Nei rischi a cui potrebbe andare incontro un lavoratore all’estero sono compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento, in correlazione all’attività lavorativa svolta ecc.
Alcuni esempi di rischi che il datore di lavoro deve considerare e valutare:
- Aggressione, terrorismo, guerra, disordini, sommosse …
- Crimini
- Malattie
- Efficienza del servizio sanitario locale
- Efficienza delle strutture sanitarie locali
- Reperibilità e facilità di accesso ai medicinali
- Incendi, terremoti, calamità naturali
- Incidenti durante gli spostamenti interni con i mezzi di trasporto locali o durante l’arrivo nel paese straniero
- Animali feroci, insetti velenosi;
- Mine e ordigni inesplosi
- Altre particolari circostanze: rischio incarceramento per mancata conoscenza delle leggi locali o aggressioni da parte dei locali.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di formare e informare il lavoratore su tutti gli altri rischi specifici, come ad esempio: rischio volenze, comportamenti da attuare in caso di emergenza, consigli per i viaggiatori che si recano in quel particolare luogo, rischi sanitari, rischi ambientali e climatici, animali pericolosi.
Le principali misure di prevenzione e protezione:
- Aggressione, terrorismo, guerra, disordini, sommosse:
- Evitare assembramenti
- Evitare obiettivi sensibili (luoghi di culto, mercati…)
- Alloggi adeguati
- Crimini:
- Evitare di allontanarsi dall’alloggio se non accompagnati da personale di fiducia
- Evitare laptop o cellulari in luogo pubblico
- In casi di rapina non opporre resistenza
Aspetti sanitari
Il lavoro all’estero è stato classificato, nell’ambito delle linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII 2004), come attività atipica che presenta flessibilità di impiego ed è caratterizzata, oltre che dai rischi della mansione, da fattori correlati alle condizioni di soggiorno del paese ospitante. Il riferimento legislativo è il Regolamento Sanitario Internazionale (R.S.I.) entrato in vigore il 15 giugno 2007. Il lavoratore ha quindi l’obbligo di sottoporsi a visita medica effettuata dal medico competente che indicherà, se necessarie, idonee vaccinazioni in relazione al paese di destinazione.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero, per la sua particolarità, presenta implicazioni medico-sanitarie che possono influire sull’integrità psico-fisica del lavoratore e quindi la sua capacità lavorativa. I rischi di natura sanitaria che possono interessare i lavoratori sono numerosi e di diverse tipologie :
- malattie causate da infezioni (epidemie, pandemie, punture d’insetto, contagio tramite rapporto sessuale ecc.);
- condizioni climatiche: calore, freddo ed umidità; nello stesso Paese, potrebbero esservi notevoli differenze a seconda dell’area nella quale si andrà a svolgere l’attività lavorativa (ad esempio, aree desertiche rispetto a quelle della foresta pluviale, aree urbane rispetto a quelle rurali ecc.);
- urgenza delle lavorazioni; i ritmi di lavoro e l’alterazione dei ritmi di riposo sono elementi frequenti delle missioni all’estero;
- aspetti legati all’alimentazione (scarsa igiene nella preparazione e conservazione dei cibi, intolleranze ecc.);
- disagio adattativo, legato alla mancanza di comodità, all’isolamento o alla lontananza dalla famiglia, che può sfociare in sindromi ansioso-depressive;
- altri fattori che, pur non rappresentando un problema in Italia, sono incompatibili con il nuovo ambiente o possono aggravarsi nei Paesi di destinazione (es. predisposizione del lavoratore a malattie o patologie).
Conclusioni
Le aziende e i lavoratori devono sapere che sono presenti strutture quali ’Unità di Crisi della Farnesina, le ambasciate consolati italiani all’estero che sono di supporto in caso di difficoltà di qualsiasi genere.
Il datore di lavoro deve disporre delle informazioni necessarie per adempiere agli obblighi normativi in ambito Safety e security e, di conseguenza, adottare tutte le misure ritenute idonee e necessarie alla tutela dei lavoratori italiani nello svolgimento del lavoro all’estero.
Sul sito del ministero degli esteri si trovano due link importanti:
- Il sito e l’app Viaggiare Sicuri (https://www.viaggiaresicuri.it/); è un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Il sito Dove siamo nel mondo https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
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