La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro è normata dal D.lgs 81/2008, il quale impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti e di inserirli nel Documento di Valutazione dei Rischi.
L’articolo 63 (in riferimento all’Allegato IV) del Dlgs 81/08 indica i requisiti di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro: “gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali” comprendendo perciò anche il rischio sismico della zona nella quale è situato l’edificio. Inoltre, secondo l’articolo 64 del suddetto decreto, il datore di lavoro è responsabile di provvedere affinché impianti e luoghi vengano sottoposti ad una manutenzione tecnica regolare eliminando nel minor tempo possibile, i potenziali difetti in grado di pregiudicare la salute e la sicurezza dei dipendenti.
Tra i pericoli individuati in azienda, nel modulo 2 delle “Procedure standardizzate” vengono citati una serie di pericoli naturali, come ad esempio inondazioni, allagamenti e terremoti. Inoltre, a queste emergenze naturali sono associate, in quanto esempi di incidenti e possibili criticità, i cedimenti strutturali.
Di esempi in questi ultimi anni inerenti al rischio sismico ne abbiamo molti, La Scuola di San Giuliano di Puglia, la Casa dello Studente all’Aquila, i Capannoni industriali in Emilia, l’Hotel Roma di Amatrice sono soltanto alcuni esempi di attività produttive e di luoghi di lavoro ed aggregazione colpiti severamente e sbriciolati rovinosamente sotto i duri colpi del sisma.
Occorre rendere consapevoli i Datori di Lavoro, ma anche Dirigenti Scolastici o Funzionari di una PA, di quanto sia importante integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con l’analisi del Rischio Sismico (non solo sulle componenti strutturali ma anche su tutti gli elementi non strutturali ed impiantistici).
La legislazione italiana in materia
Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sostanzialmente sulla Classificazione del Territorio, in base all’intensità ed alla frequenza dei terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali Norme per le Costruzioni nelle zone classificate sismiche.
La Legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale, prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane.
L’adozione della classificazione sismica del territorio (D.L. n. 112/1998 e D.P.R. n. 380/2001), ha predisposto l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
La Mappa di Classificazione Sismica del territorio nazionale attualmente in vigore è il risultato della successione di singoli rilevanti eventi sismici. La caratteristica principale del metodo di redazione della Mappa è l’osservazione dei “fenomeni naturali” e delle loro conseguenze sul territorio (energia liberata durante l’evento e danni sul patrimonio edificato).
Il rischio sismico
Prendendo ad oggetto i capannoni industriali prefabbricati antecedenti le NTC del 2008 – costruiti senza dettami antisismici – è essenziale valutare quegli elementi che vengono spesso considerati critici:
- collegamenti trave-pilastro,
- collegamenti elementi di copertura-trave,
- collegamenti di tamponamento-pilastro,
- controventatura delle scaffalature,
- arredi,
- installazioni e impianti.
Eventuali carenze strutturali correlate agli elementi sopra descritti possono provocare costi umani, personali (responsabilità penale), aziendali e sociali in caso di un evento tellurico. Ad esempio, i danni provocati dal sisma nel maggio 2012 in Emilia-Romagna sono stati valutati più di 12 miliardi di euro, di cui 5 miliardi e 237 milioni relativi alle attività produttive.
La valutazione del rischio sismico
Il fine di una valutazione del rischio sismico è quello di rendere la struttura sicura e stabile in relazione alla sua tipologia di impiego ed alle caratteristiche ambientali, con l’obbligo di provvedere affinché gli elementi che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori vengano eliminati il più rapidamente possibile.
La valutazione del rischio deve riportare le specifiche della situazione aziendale, quali:
- le informazioni relative all’edificio e di carattere strutturale,
- l’identificazione di eventuali dissesti
- un adeguata pianificazione delle azioni pratiche e di controllo che verranno attuate per la gestione di questo rischio.
Per effettuare uno studio esaustivo sulla vulnerabilità sismica di un edificio, e prevenire potenziali danni provocati dai terremoti è importante rivolgersi ad aziende strutturate ed affidabili in grado di analizzare nei minimi dettagli la situazione attuale di una struttura.
Le fasi da seguire per predisporre la valutazione rischio sismico sono:
- Fase conoscitiva: La prima fase è quella conoscitiva e ricognitiva dello stato dell’edificio e degli elementi non strutturali
- Fase valutativa: La seconda fase è quella valutativa e di identificazione di eventuali dissesti o vulnerabilità strutturali e non strutturali rilevanti ai fini della sicurezza.
- Fase programmatica: La terza fase è quella programmatica. Basandosi sull’esito della valutazione del rischio sismico bisogna procedere con un’adeguata pianificazione degli interventi da attuare al fine di ridurre il più possibile i fattori di rischio.
La prevenzione del rischio sismico equivale quindi alla valutazione del grado di vulnerabilità e di sicurezza degli edifici (sia le parti strutturali che quelle non strutturali) ed alla programmazione di interventi di manutenzione periodica in relazione alle informazioni presenti nel DVR.
Diventa importante e sostanziale gestire il rischio con strumenti quali:
- predisposizione di specifiche procedure di intervento in caso di evento sismico;
- integrazione dei Piani di Emergenza;
- predisposizione di misure per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali;
- pianificazione di possibili interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali nei casi in cui la valutazione dei rischi lo ritenga necessario. E’ quindi possibile che si debbano prevedere degli interventi di adeguamento sismico dell’immobile o degli interventi più circoscritti come il miglioramento sismico o il rinforzo locale.
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