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Vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro: il Protocollo frutto dell’accordo governo-parti sociali.

8 Aprile 2021 di Dario Leotti Lascia un commento

Il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro” che ha fissato rilevanti linee guida e i requisiti minimi. L’obiettivo è ovviamente quello di dare maggiore impulso alla campagna vaccinale in corso. Restiamo in attesa di vedere quali indicazioni operative e pratiche saranno fornite da INAIL, ATS, Regione e Associazioni di categoria per poter avviare le campagne.

In sintesi, i principali punti salienti sono i seguenti:

Volontarietà e niente obblighi

Potranno essere vaccinati tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale, nonchè i datori di lavoro e i titolari d’impresa. Le adesioni verranno raccolte nel pieno rispetto della privacy e soprattutto su base volontaria. I lavoratori non saranno quindi obbligati ad eccezione degli operatori sanitari per i quali l’obbligo è stato fissato col Decreto Covid del 1° aprile.

Piano aziendale

I datori di lavoro interessati ad avviare la vaccinazione per i propri lavoratori indipendentemente dalla forza lavoro occupata, devono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. L’iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento. Raccolte le adesioni dei lavoratori, i datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, propongono il piano aziendale di vaccinazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini necessari.

Il medico competente

Il medico competente potrà somministrare i vaccini potendosi anche avvalere di personale sanitario adeguatamente addestrato-formato. Il medico provvederà a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, effettuando il triage preventivo sullo stato di salute, garantendo la tutela della riservatezza dei dati e la loro registrazione tramite gli applicativi messi a disposizione dai Sistemi Sanitari Regionali. La somministrazione del vaccino è affidata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate e in possesso di adeguata formazione. La formazione, per il medico competente e per gli operatori sanitari coinvolti, avverrà tramite la piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità.

I costi

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

Vaccinazione in orario di lavoro

Il tempo necessario per la vaccinazione eseguita in orario di lavoro è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

Ricorso a strutture sanitarie private o dell’INAIL

In alternativa alla vaccinazione diretta da parte del medico competente, i datori di lavoro possono rivolgersi a strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione (anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità).

Anche in questo caso i Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti si faranno carico degli oneri derivanti dalla fornitura dei vaccini.

Le aziende che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL.

Il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

La struttura è tenuta a curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

Scudo penale per i vaccinatori

Il protocollo ribadisce quanto indicato dall’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari somministratori.

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