Per definizione si parla di rischio di caduta dall’alto per i lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Nei lavori in quota l’esposizione al rischio di caduta dall’alto, questa deve essere sempre prevenuta con adeguate misure di prevenzione e di protezione. E ricordando l’importanza dei ponteggi come opera provvisionale nelle attività di costruzione, è necessario garantire sia la sicurezza delle persone che sono addette al montaggio e smontaggio dei ponteggi, sia la sicurezza di chi il montaggio poi lo utilizzerà.
I ponteggi fissi sono opere provvisionali di accesso e di servizio costituite da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro, utilizzati nella realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile nei quali è presente il rischio di caduta dall’alto, ovvero, nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile). Al contempo, il ponteggio fisso, è considerato anche un dispositivo di protezione collettiva, qualora possegga i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso.
Gli elementi dei ponteggi devono sempre riportare impresso il marchio del fabbricante, a rilievo o a incisione e comunque in modo visibile e indelebile. Il ponteggio deve essere sempre accompagnato dalla seguente documentazione:
- Autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego del ponteggio (libretto);
- Copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S);
All’interno del libretto è contenuta:
- Autorizzazione Ministeriale, ovvero, il documento che viene rilasciato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai soggetti che intendono costruire e commercializzare in Italia un ponteggio. È soggetta a rinnovo ogni 10 anni al fine di poter garante la verifica dell’adeguatezza all’evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi.
- Stralcio relazione tecnica del ponteggio che comprende i seguenti elementi:
- calcolo secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico;
- istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio;
- schemi-tipo per i quali non sussiste l’obbligo di calcoli ulteriori da parte della ditta installatrice, con l’indicazione dei massimi sovraccarichi applicabili, dell’altezza e della larghezza massime realizzabili.
I ponteggi devono essere realizzati in conformità alle disposizioni dell’art. 136 del D. Lgs. n. 81/2008, sulla base del PiMUS che deve essere appositamente predisposto e, soprattutto, deve esserne garantita la stabilità.
I Lavoratori che si occupano di montaggio e smontaggio di ponteggi devono seguire un corso di formazione obbligatorio per essere abilitati a svolgere tali attività lavorative. Quello che in gergo viene definito come “Patentino Ponteggi” in realtà è un vero e proprio corso di formazione per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi, comunemente chiamato anche come corso ponteggi o corso PIMUS ed ha una durata complessiva di 28 ore, con verifica di apprendimento finale. Il corso deve fornire le necessarie conoscenze e competenze di tipo teorico e pratico per effettuare le procedure di montaggio, smontaggio, trasformazione dei ponteggi fissi da utilizzare in sicurezza nei lavori in quota e rendere sicure le attrezzature. L’articolo 136 (commi 6 e 7) del D.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligatorietà, in capo al Datore di Lavoro, di adempiere alla formazione dei Lavoratori che utilizzano ponteggi.
Il comma 6 dell’art. 136 obbliga il Datore di Lavoro a garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:
- sotto la diretta sorveglianza di un preposto;
- a regola d’arte e in conformità al Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio);
- ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto adeguata formazione, mirata alle operazioni previste
La formazione indicata è formazione specifica e “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante, comunque, a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37” del D. Lgs. 81/2008.
Il programma dei corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di ponteggi (28 ore) è il seguenta:
- Modulo giuridico – normativo (4 ore):
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore)
- Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri” (2 ore)
- Modulo tecnico (10 ore):
- Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)
- DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore)
- Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)
- Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)
- Modulo pratico (14 ore):
- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) (4 ore)
- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) (4 ore)
- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore)
- Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio (2 ore).
Riguardo poi all’aggiornamento i datori di lavoro “provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”.
Lascia un commento