Principali modifiche
Tra dicembre e gennaio son stati emanati due decreti e alcune circolari che apportano importanti modifiche per la gestione dell’emergenza covid in azienda e che elenchiamo di seguito:
- obbligo di green pass base o rinforzato per determinate categorie di lavoratori o di attività commerciali
- criteri per l’identificazione dei contatti stretti ad alto rischio e durata delle quarantene e modalità di chiusura
- obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche ed FFp2
- massima promozione dello smart working
Definizioni
Green pass base: si ottiene con vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido (durata 48 ore) o molecolare (durata 72 ore) con risultato negativo
Green pass rafforzato: si ottiene per vaccinazione o guarigione e ha una durata di 6 mesi.
Green pass booster: si ottiene dopo la somministrazione della dose di richiamo
I diversi tipi di green pass saranno verificabili attraverso l’ultima release della App Verifica C19 che dispone delle 3 funzioni di verifica
Contatto stretto ad alto rischio in azienda: una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
Obbligo di green pass base o rafforzato
Entro il 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 son tenuti ad avere il green pass rafforzato derivante da vaccino. Questi soggetti si aggiungono alle altre categorie di lavoratori già sottoposte ad obbligo vaccinale che erano :
- tutto il personale sanitario e non che opera presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e le RSA;
- personale del sistema nazionale d’istruzione, delle scuole non paritarie,
- dei servizi educativi per l’infanzia, docenti universitari;
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
Per gli over 50 che si presentassero al lavoro dopo il 15 febbraio in assenza di Green Pass rafforzato è prevista la sospensione dall’attività lavorativa e della relativa retribuzione con mantenimento del posto di lavoro e l’applicazione, da parte del prefetto, di una sanzione da 600 euro a 1.500 euro.
Il super green pass diventa poi obbligatorio per utilizzare qualsiasi tipo di mezzo di trasporto pubblico.
Permane l’obbligo di disporre di green pass base per tutti lavoratori non rientranti nelle categorie sopra elencate.
ESERCIZI COMMERCIALI
Il ricorso al Green Pass base sarà necessario per poter accedere, come clienti, alle seguenti attività commerciali:
- Dal 20 gennaio per accedere in tutti i negozi che svolgono servizi alla persona:
– parrucchieri
– barbieri
– estetisti. - Dal 1° febbraio:
– pubblici uffici
– servizi postali, bancari e finanziari
– attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate successivamente. - Saranno esclusi gli alimentari e le farmacie.
Dal 10 gennaio 2022 è infine obbligatorio accedere con Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
– alberghi e strutture ricettive;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– centri congressi;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere ora anche all’aperto;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
– Aerei, treni e navi;
– Trasporto pubblico locale.
Queste attività si aggiungono a quelle già previste dal 6 dicembre 2021, che erano ristoranti al chiuso, cinema, teatri.
I titolari degli esercizi commerciali e delle attività sopra elencate son tenuti a effettuare i controlli attraverso la App Verifica C19
Identificazione contatti stretti e quarantene
Ogni qualvolta in azienda si rileva un caso positivo è necessario procedere con l’identificazione dei contatti stretti ad alto rischio e relativa segnalazione al medico competente per successiva comunicazione all’ATS di competenza.
Abbiamo riportato la definizione di contatto stretto ad alto rischio e alleghiamo il questionario aggiornato da compilare unitamente al soggetto positivo per l’individuazione dei contatti stretti.
Una volta rilevata la presenza di contatti stretti, che andranno allertati e segnalati tramite il medico competente all’Ats di competenza, tali soggetti dovranno rispettare l’autosorveglianza o la quarantena in base allo stato vaccinale, come indicato in figura
Si evidenzia che la modalità di chiusura dei casi di positività e delle quarantene (se con test antigenico o molecolare) può variare in base all’Ats di competenza ed è quindi sempre opportuno verificare con il proprio medico curante la corretta modalità da seguire, che dovrebbe comunque essere indicata nel provvedimento predisposto da ATS.
Obbligo di utilizzo di Mascherine chirurgiche ed FFp2
Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).
Non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi .
La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
– per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
– per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
Smartworking
Infine visto l’acuirsi dei contagi è stata sottoscritta una circolare congiunta dal ministro della Pubblica amministrazione da quello del lavoro e delle politiche sociali che, per quanto riguarda il settore privato, torna a raccomandare con forza il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza.
Permangono le modalità semplificate di adesione allo smartworking che esentano dalla necessità di disporre di un regolamento e di un accordo individuale nonchè la comunicazione telematica dei nominativi del personale aderente.
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