Circolare INPS del 9 ottobre 2020
Considerato che durante l’emergenza sono state fortemente incentivate modalità di lavoro alternative (telelavoro e smart working) mirate a garantire la continuità dell’attività lavorativa anche durante la pandemia, l’INPS ha ritenuto opportuno fornire i debiti chiarimenti per i diversi casi che possono presentarsi:
1- Tutte le situazioni di quarantena in attesa di fare il tampone (perchè identificati come contatti stretti o rientranti da paesi ove vige l’obbligo di test): non si configura una malattia ma una situazione di rischio per il lavoratore e la collettività e pertanto, in forza di accordi preventivamente presi col datore di lavoro e ove la mansione lo permette, il lavoratore può continuare a svolgere la propria mansione presso il proprio domicilio.
In questo caso è possibile aprire una malattia se a seguito del provvedimento rilasciato dall’ATS o dell’ordinanza della Regione il lavoratore (magari perchè inizia ad accusare i sintomi) si reca dal medico di base per farsi rilasciare il certificato di malattia (che farà riferimento al provvedimento emesso). Si apre la malattia anche in presenza di quarantena fiduciaria e sempre dietro trasmissione di certificato medico, quando il lavoratore non ha la possiblità di lavorare in smart working (es. il parrucchiere, il cameriere ecc…).
2- Lavoratore fragile sottoposto a sorveglianza precauzionale: anche in questo caso non sussiste alcuna malattia ma un rischio per il lavoratore che pertanto, se può svolgere l’attività a domicilio in forza di accordi preventivamente presi col datore di lavoro, può continuare a lavorare.
3 – Caso di malattia accertata tramite tampone: il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale erogata dall’INPS
4- Casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio (cosiddette ZONE ROSSE e simili): per tutti i datori di lavoro rientranti in quelle aree dovrebbe essere possibile accedere ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA per il periodo di tempo in cui vige il divieto di spostamento (come è successo tra febbraio e aprile in alcune aree del Nord Italia) . In questi casi non è quindi prevista la malattia.
5- Quarantene all’estero: qualora un lavoratore recandosi all’estero debba essere sottoposto a quarantena per provvedimenti adottati dal Paese straniero, per costui non può essere aperta la malattia in quanto non sottoposto a provvedimento di autorità sanitarie italiane.
6- Situazioni di malattia durante trattamenti di cassa integrazione (CIGO-CIGS-CIGD): tali trattamenti determinano di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda e viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia
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