Nel corso del 2019 sono stati introdotti diversi dispositivi di legge che dovrebbero, nel breve, porre un freno a tutte quelle assillanti telefonate che colpiscono tutti noi anche, ormai, sul cellulare, in totale assenza di qualsiasi forma di rispetto per i diritti e le libertà del cittadino.
Il telemarketing selvaggio ha infatti un duplice effetto negativo: disturbare in modo significativo e reiterato l’interessato che facilmente ha espresso più volte il suo desiderio di non essere più ricontattato (inutilmente, aggiungerei) e ledere le stesse compagnie che avviano queste campagne, in quanto gli interessati hanno ormai un tale rifiuto per questo tipo di telefonate da non ascoltare più nemmeno messaggi che gli potrebbero invece interessare. Per questo nel corso del 2018 sono state aggiornate le norme relative al telemarketing e sottoscritte, da parte delle Associazioni di categoria, le nuove linee guida del settore, che si spera sortiscano i loro primi effetti nel corso del 2019.
La nuova normativa
Ecco in sintesi le novità salienti che riguardano la normativa sul telemarketing:
- Registro delle opposizioni: questo strumento, che è opportuno che tutti conoscano, viene potenziato. E’ finalmente possibile inserire qualsiasi numero di telefono (fisso o mobile) in questo registro, non è più necessario che compaia negli ormai obsoleti elenchi pubblici. Sarà inoltre possibile gestire facilmente le proprie preferenze revocando l’opposizione in qualsiasi momento o limitandola a determinate tematiche, non precludendo la propria possibilità di essere contattato per offerte commerciali che potrebbero interessarci. Inoltre una volta inseriti i propri contatti all’interno di questo registro tutti i consensi precedentemente rilasciati vengono cancellati.
- Operatori di Call Center: gli operatori sono tenuti a indicare all’utente qual è la fonte del suo dato (elenchi pubblici, altre società, banche dati, ecc). Tutte le telefonate di telemarketing devono essere caratterizzate da un prefisso unico (che quindi può essere identificato e bloccato dagli utenti). I call center devono preventivamente verificare, con cadenza mensile, che l’utente non sia iscritto al registro dei trattamenti. Deve essere vietato il ricorso a compositori automatici. Se le liste sono passate a società terze per finalità di direct marketing (ad es. la società di fornitura di energia che fornisce ad un call center la lista dei suoi clienti da contattare), il titolare iniziale deve indicare a tutti gli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i dati sono trasferiti. Inoltre sono potenziate le sanzioni nei confronti dei call center che non rispettano tali principi, fino alla revoca stessa della licenza e il titolare iniziale è tenuto a rispondere in solido di eventuali violazioni commesse dal call center cui ha affidato i dati.
- Le Sanzioni del GDPR: il nuovo regolamento privacy prevede invece sanzioni pesanti specifiche per reati che riguardano: l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala; la comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala e l’inosservanza dei provvedimenti del Garante.
E nel frattempo….
In attesa che queste novità diventino realmente operative ed efficaci, il principale strumento di difesa che ha l’interessato è quello di esporre reclami al Garante secondo la procedura specificatamente prevista che potete trovare a questo LINK
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