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Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

5 Settembre 2024 di Valeria Carozzi Lascia un commento

E’ stato pubblicato a luglio 2024 il decreto 103 che definisce i criteri per una semplificazione dei controlli e degli adempimenti che ricadono sulle imprese . Ferma restando l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.

Al fine di efficientare al massimo il processo di controllo è stato introdotto un nuovo sistema volontario di valutazione del rischio  che si concentra su ambiti specifici di interesse, quali:

– protezione ambientale;
– igiene e salute pubblica;
– sicurezza pubblica;
– tutela della fede pubblica;
– sicurezza dei lavoratori.

Le imprese avranno la possibilità di adottare un report certificato dagli enti accreditati che attesti un livello di rischio basso rispetto agli ambiti sopra riportati , garantendosi in tal modo non più di un controllo ordinario all’anno da parte dell’amministrazione pubbblica

Quando, all’esito del controllo, l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi. Il periodo di esonero dai controlli è presente nel fascicolo informatico d’impresa.

Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”

Ai fini della programmazione dei controlli, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

a) protezione ambientale;
b) igiene e salute pubblica;
c) sicurezza pubblica;
d) tutela della fede pubblica;
e) sicurezza dei lavoratori.

L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), elabora, per ciascun ambito omogeneo, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.  Tali norme tecniche o prassi di riferimento saranno approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e nel medesimo decreto si indicherà anche il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.

Al fine di poter definire una azienda a rischio basso si dovranno tenere in considerazione i seguenti parametri:

  • il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione relativo ad uno degli ambiti omogenei,  rilasciata da un organismo di certificazione accreditato
  • altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  • l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  • il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  • le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro (che non riguardino la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro)  l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. 

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo, ove rilasciato all’operatore economico.

In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa (errore scusabile).

Credits www.certifico.com

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