Il nuovo Regolamento sugli scarichi idrici emanato dalla Regione Lombardia il 29 marzo 2019, numero 6, fornisce nuovi criteri relativamente alla corretta gestione, tra gli altri, di scarichi industriali e assimilati presenti sul territorio. Vediamo quali sono le principali novità che possono interessare le imprese.
Acque assimilate alle domestiche
Si allunga la lista delle attività per le quali è prevista l’assimilazione a priori. Oltre infatti a quelle che erano già state assimilate di default in passato ( alberghi, rifugi, villaggi turistici; parrucchieri, barbieri, centri estetici con consumo < 1 mc/gg nel momento di massima attività; lavanderie ad acqua con consumo inferiore a 20 mc/gg; laboratori alimentari artigianali con consumo < 5 mc/gg nel momento di massima attività; grandi magazzini privi di laboratori alimentari , fisici o chimici; centri per il benessere fisico e l’igiene della persona; piscine e stabilimenti idrotermali; piccole aziende agroalimentari con produzione di reflui < 20 mc/gg; conservazione, lavaggio, preparazione di prodotti agricoli con consumo < 20 mc; depositi e centri vendita all’ingrosso di prodotti animali o vegetali; erboristerie con vendita al dettaglio; saloni di toelettature animale; laboratori di analisi chimiche che smaltiscono le matrici come rifiuti; laboratori odontotecnici che smaltiscono i materiali e le sostanza come rifiuti) son stati aggiunti gli scarichi provenienti da :
- insediamenti i cui scarichi provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- pompe di calore
- condense di caldaie ad uso riscaldamento
- condense impianti di condizionamento
- rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque per usi tecnologici
- svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso
- tutte le acque di scarico che prima di ogni trattamento rispettino i parametri previsti in tab. 2
I controlli su questi scarichi sono demandati all’ Ufficio d’Ambito che può effettuare ispezioni a campione. E’ sempre necessario richiedere l’assimilazione con le apposite procedure previste dall’Ufficio d’Ambito, che dovrebbe rispondere entro 30 gg.
Acque meteoriche di dilavamento
Si rafforza l’obbligo di smaltire le acque meteoriche di dilavamento in recapiti diversi dalla fognatura pubblica , sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 4 del 2006. La responsabilità di garantire che al massimo il 30% della portata nera media annua sia costituito da acque “parassite” è demandata all’ente gestore, ed è quindi fondamentale in fase di realizzazione degli impianti controllare attentamente il regolamento dell’ente di competenza.
Per quanto riguarda gli scarichi industriali in generale viene richiamato il piano dei controlli che spettano alle autorità competenti e le modalità per svolgerli , consultabile al seguente link.
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