La cosiddetta Alternanza Scuola Lavoro, che dal 2019 è stata ridenominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (PCTO), rappresenta una modalità di apprendimento, introdotta in via sperimentale e facoltativa nel 2003 e resa obbligatoria nel 2015 per gli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di tutti gli indirizzi. Questa modalità didattica innovativa, prevede che per un certo numero di ore, gli studenti apprendano competenze trasversali, attraverso percorsi curriculari integrati, da svolgersi in contesti organizzativi e professionali (presso Enti, Associazioni ed Imprese), in aula, in laboratorio o in forme simulate. Lo svolgimento dei PCTO è necessario per essere ammessi agli esami di maturità.
Quali implicazioni sul piano della salute e sicurezza?
La Guida operativa per la scuola per le attività di Alternanza scuola lavoro (reperibile sul sito Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti nelle strutture ospitanti, ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (pagina 233).
Non applicabilità della La legge 17 ottobre 1967, n.977
L’Alternanza scuola lavoro, è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto. La Legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in Alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in Alternanza, in cui non c’è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l’affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti.
In virtù di quanto sopra indicato non risulta necessario che la struttura ospitante rediga alcun documento di valutazione del rischio per lavoratori minori.
La formazione
La formazione generale compete alla scuola. Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo gratuito, da seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; con lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. A seguito dello svolgimento di tale attività formativa, il lavoratore riceve un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione specifica invece, deve essere garantita dalla struttura ospitante in base allo specifico profilo di rischio(con durata variabile di 4, 8 o 12 ore). La Guida specifica che qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in Alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione.
La sorveglianza sanitaria
Nel D.lgs. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa. La garanzia sanitaria stabilita dall’art.41 del d.lgs.81/2008, qualora necessaria, vale per i laboratori della scuola e per le attività di stage, tirocinio o Alternanza. La Guida operativa per l’ASL del MIUR, nel paragrafo 11 (salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti), per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, precisa che : ” si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe: 1. avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di Alternanza; 2. consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente”.
L’azienda ospitante è tenuta ad aggiornare il DVR aziendale per via dell’inserimento di studenti in alternanza scuola-lavoro?
Ove non siano già stati valutati in modo specifico i rischi per gli studenti in alternanza scuola lavoro, è consigliabile che il Datore di lavoro ospitante, provveda ad un immediato aggiornamento o revisione del Documento di valutazione dei rischi.
Dispositivi di protezione individuale
L’obbligo di dotare gli studenti dei necessari DPI previsti dal DVR, ricade sull’azienda ospitante.
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