In generale, le Società/Associazioni Sportive, sono tenute ad individuare i fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività, nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo). Il Legale Rappresentante dell’ente sportivo è tenuto a creare le necessarie tutele finalizzate all’incolumità di ogni persona presente nel luogo in cui hanno luogo le attività. Per quanto attiene le persone chiamate a svolgere attività lavorativa nello specifico contesto, gli adempimenti da affrontare variano in funzione della specifica tipologia di contratto lavorativo.
Se sono presenti lavoratori retribuiti, lavoratori sportivi, lavoratori con incarichi amministrativo-gestionali e/o volontari, si aprono scenari differenti, che in conseguenza all’approvazione del cosiddetto correttivo bis (D.Lgs 120/2023) al D.Lgs. 36/2021, appaiono ora delineati.
Il lavoratore sportivo
La definizione di lavoratore sportivo ricomprende (senza distinzioni tra settore professionistico o dilettantistico) figure come atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, purché svolgano l’attività sportiva a titolo oneroso. Il lavoratore sportivo può operare come co.co.co, come subordinato, come lavoratore autonomo occasionale, o con P. I.V.A. Non sono invece da considerarsi “lavoratori sportivi” coloro i quali forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
A partire dal 1° luglio 2023, la società o l’associazione che impiega lavoratori sportivi è tenuta a conformarsi alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, con alcune distinzioni, basate sull’inquadramento e sull’entità dei compensi annui.
Adempimenti – Sicurezza in caso di lavoratori sportivi con compensi oltre 5mila euro
Per i lavoratori sportivi co.co.co. con compensi superiori a 5.000 euro e per lavoratori subordinati (sia sportivi che non; ad es. addetti amministrativi), scatta per i datori di lavoro, l’obbligo di tutela normalmente previsto dalla vigente normativa per i lavoratori dipententi/subordinati. Ciò significa: obbligo di DVR, nomina del RSPP e del medico competente, fornitura dei DPI, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione (laddove previsto) e designazione/formazione degli addetti alle emergenze.
Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), quando ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici.
Per quanto attiene l’idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, occorre chiarire che essi sono soggetti a rischi sportivi specifici e come tali devono essere soggetti ad un doppio regime di controllo sanitario, da un lato quello dei medici generici o dello sport e dall’altro la sorveglianza sanitaria del Medico Competente che deve valutarne l’attitudine al lavoro sportivo e di conseguenza le misure specifiche di prevenzione. Il medico competente può basarsi sul certificato del medico sportivo, se ritenuto esaustivo. In caso di esposizione a ulteriori rischi, il medico competente dovrà effettuare ulteriori accertamenti.
Adempimenti – Sicurezza in caso di lavoratori sportivi con compensi fino a 5mila euro
Ai i lavoratori sportivi autonomi, ai lavoratori sportivi Co.Co.Co, con compensi annui non superiori a 5.000 euro ed ai volontari, si applica l’articolo 21, comma 2, del D.Lgs 81/08, che prevede per il datore di lavoro obblighi meno stringenti di quelli elencati nel paragrafo precedente, ossia: di fornire una informazione adeguata sui rischi presenti ed il diritto di usufruire della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento a questi lavoratori vige l’obbligo della messa a disposizione DPI, qualora previsti dalla valutazione dei rischi
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