Il RENTRI – Registro elettronico per la tracciabilità – è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica vuole digitalizzare i documenti relativi alla movimentazione e trasporto dei rifiuti .
Obbligo di iscrizione
Riportiamo di seguito il prospetto delle scadenze di iscrizione per le diverse tipologie di aziende.

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’ente o impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.
Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale.
Modalità di iscrizione al RENTRI
L’accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l’identità digitale del soggetto che accede. Per l’iscrizione occorre inserire:
- le unità locali dove l’operatore svolge l’attività (nel caso di imprese, le unità locali vengono attinte dal Registro Imprese, ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti)
- le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta).
- Le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero, ma possono essere integrate o aggiornate dall’operatore.
I dati forniti in sede di iscrizione possono essere aggiornati in qualsiasi momento.
A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi, tramite PagoPA:
- Diritto di segreteria pari a 10€
- Contributo annuale diversificato in relazione alla categoria:
- – Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
- – Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
- – Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.
Gestione formulari
A partire dal 13 febbraio 2025 i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI devono utilizzare il nuovo modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 (c.d. “nuovo modello”) in formato cartaceo. l FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
- l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
- il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.
I produttori possono compilare il FIR vidimato digitalmente:
a) attraverso i propri sistemi gestionali;
b) attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell’area “Operatori” del portale RENTRI;
c) manualmente. In questo caso l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.
In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore.
Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore. Se il trasportatore ha trasmesso la copia del FIR cartaceo mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI, gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto possono scaricare la quarta copia, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, con tre modalità:
- accedendo alla propria area riservata del RENTRI;
- inserendo gli estremi del FIR nell’apposita funzione disponibile sul portale RENTRI;
- scansionando il QR Code presente sulla copia in proprio possesso.
Il QR code riportato sul FIR, se letto con un apposito lettore ottico o uno smartphone, rende possibile verificare l’origine del documento e leggere i relativi dati e le informazioni.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale. Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento dell’arrivo all’impianto. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario corrisponde alla ricezione della quarta copia.
Ove un produttore non fosse obbligato ad aderire al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025 deve comunque utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) nel formato cartaceo che deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI. In questo caso il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI. La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
Gestione del registro di carico e scarico
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate. Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello di registro di carico e scarico scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
Una volta effettuata l’iscrizione il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI. Gli operatori possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale:
- con i propri gestionali;
- con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Trasmissione dei dati a RENTRI
I dati dei FIR devono essere trasmessi al RENTRI solo per i FIR gestiti in formato digitale riferiti a rifiuti pericolosi.
La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico, di seguito riportati:
- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Tutti i soggetti che trasmettono i dati dei FIR sono soggetti, in quanto produttori, trasportatori o destinatari di rifiuti pericolosi, all’obbligo di iscrizione al RENTRI. L’obbligo di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI decorre dal 13 febbraio 2026.
Per quanto riguarda invece il registro di carico e scarico, vanno trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale e quindi sono obbligati a trasmettere al RENTRI i dati , a decorrere dalla data di iscrizione e con le diverse tempistiche stabilite dal RENTRI, i seguenti soggetti che tengono i registri di carico e scarico:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto trasmettono al RENTRI i dati dei registri accedendo, dall’area Operatori del portale, all’applicazione in ambiente web per la tenuta dei registri di carico e scarico digitali. La trasmissione dei dati può avvenire solo con riferimento alle unità locali correttamente configurate e per i registri di carico e scarico sui quali sono stati precedentemente registrati i movimenti. L’accesso avviene mediante dispositivi di autenticazione digitale intestati al rappresentante o ad un incaricato.
La trasmissione è relativa:
- ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti.
- alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico.
L’utente può consultare l’elenco delle registrazioni già inserite e selezionare quelle che intende trasmettere. L’utente, sempre dall’area Operatori, consulta i dati trasmessi al RENTRI.
L’annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al RENTRI sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall’art. 190 del D.lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.
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