Regolamento europeo
A partire dal 18 Gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1823/2016 della Commissione del 10 ottobre 2016, con cui sono istituiti i Moduli di cui al Regolamento (UE) n. 655/2014 (per breviter “Regolamento”) del Parlamento europeo e del Consiglio, che, però, non trova applicazione per il Regno Unito e la Danimarca. Il sistema individuato dagli organi UE, che potenzia la cooperazione giudiziaria civile tra gli stati membri, introduce l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari c.d. “OESC”. Ciò in quanto i depositi bancari appartengono a quella categoria di beni che il debitore può facilmente sottrarre al soddisfacimento delle pretese creditorie attraverso atti di disposizione non soggetti ad alcuna forma di pubblicità. Tale nuova procedura europea si affianca a quelle sino ad ora già esistenti nei singoli sistemi nazionali e che i creditori possono avviare per recuperare i crediti in altri Paesi dell’UE. Quanto all’ambito di applicazione del Regolamento, si può procedere per i crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata.
Procedure
La procedura è adoperabile con riferimento ai c.d. casi transnazionali e, per tali il Regolamento intende quelli in cui:
1) il creditore è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello presso cui è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro;
2) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo diversa dallo Stato membro ove è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro.
Il creditore, però, non può presentare contemporaneamente, presso le diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di OESC nei confronti del medesimo debitore. La procedura in esame è caratterizzata, in primo luogo, dalla tempestività con la quale l’autorità giudiziaria vaglia la richiesta del creditore.
L’autorità giudiziaria decide sull’emissione dell’OESC entro e non oltre:
a) 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore;
b) 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso la richiesta presentata prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico.
In secondo luogo la procedura è caratterizzata dall’effetto sorpresa nei confronti del debitore: il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza.
Particolarità ed eccezioni
Più particolarmente, nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti a emettere l’OESC le autorità giudiziarie dello Stato Membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata conclusa la transazione giudiziaria ovvero le autorità giudiziarie all’uopo designate nello Stato membro in cui è redatto l’atto pubblico. In mancanza di titolo, sono competenti le autorità giudiziarie dello Stato membro che è competente per il merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili. E, qualora la richiesta di emissione sia stata presentata prima di avviare un procedimento di merito, il creditore deve instaurare il relativo procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda di sequestro conservativo o entro 14 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, se questa data è posteriore. Laddove il creditore manchi di provare dell’avvio del procedimento di merito entro i predetti termini, gli effetti dell’ordinanza saranno revocati o cesseranno con conseguente informazione delle parti e, quindi, del debitore. Più particolarmente, l’emissione dell’OESC presuppone che il creditore provi l’esistenza dell’urgente necessità di tale misura allegando prove sufficienti circa la sussistenza del concreto rischio che, in mancanza della stessa, la successiva esecuzione del credito vantato risulterà compromessa o resa sostanzialmente più difficile. In mancanza di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico a sostegno del proprio diritto di credito, il creditore ha l’onere di presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda sarà verosimilmente accolta nel merito. L’autorità giudiziaria competente, se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, può chiedere al creditore, qualora il diritto nazionale lo consenta, di fornire ulteriori prove documentali e/o avvalersi di ogni altro metodo appropriato per l’assunzione delle prove.
Novità
Un’altra interessante novità può ravvisarsi nelle modalità con cui il creditore può presentare la domanda di OESC. E’ infatti sufficiente che il creditore, autonomamente e anche senza l’ausilio di legali o esperti giuridici, compili e depositi presso le competenti autorità giudiziarie i Moduli Standard (di cui al Reg n. 1823/2016) nei quali deve essere indicato quanto previsto dal Reg. n. 655/2014. Sempre in un’ottica di semplificazione del recupero del credito transfrontaliero, il Regolamento ha previsto che il creditore può ottenere informazioni sui conti bancari del debitore richiedendo all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di OESC che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto corrente o dei conti correnti del debitore. Il creditore può infatti avvalersi dell’OESC anche nel caso in cui inizialmente non disponga informazioni relative ai conti bancari del proprio debitore, formulato la richiesta mediante i suindicati Moduli Standard. Tale richiesta può essere formulata dal creditore indipendentemente dal fatto che disponga o meno del titolo esecutivo. I dati personali non possono essere conservati oltre il periodo necessario per il fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi, che in ogni caso non supera i 6 mesi dalla fine del procedimento. Al fine di tutelare il debitore da eventuali abusi da parte del creditore e, sempre nell’ottica di bilanciare gli interessi del creditore e del debitore, il Regolamento prevede espressamente che, nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, prima di emettere l’OESC l’autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura e assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore nelle ipotesi di responsabilità per colpa del creditore. L’OESC è emessa mediante l’utilizzo del Modulo (All. 2 Reg. n. 1823/2016) e, una volta adottata, è riconosciuta negli altri Stati membri, in modo automatico e senza procedure speciali. Mentre, con riguardo all’esecuzione della stessa, l’atto UE rinvia all’iter stabilito per i provvedimenti nazionali equivalentinello Stato membro dell’esecuzione. Per quanto riguarda l’attuazione della misura, l’OESC deve essere tempestivamente trasmessa alla banca che detiene il conto bancario del debitore affinché questa possa provvedere al blocco dell’importo indicato così da evitare ogni trasferimento o prelievo dal conto bancario oppure, ove previsto dal diritto nazionale, trasferendo l’importo sequestrato su un conto utilizzato ai fini della procedura. Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’OESC, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza nello Stato membro dell’esecuzione emette la dichiarazione di avvenuta attuazione del sequestro conservativo con l’indicazione precisa degli importi sul conto sottoposti a sequestro. Soltanto dopo l’emissione della dichiarazione suindicata il debitore viene informato del sequestro mediante notificazione o comunicazione dell’OESC e dei relativi allegati. A questo punto, il debitore può esercitare il suo diritto di difesa, chiedendo la revoca o la modifica dell’OESC o la limitazione o cessazione dell’esecuzione.
In conclusione, la procedura di OESC – tanto attesa sul panorama comunitario – rappresenta uno strumento alternativo a disposizione del creditore per tutelare il proprio credito in maniera semplice ed efficace, con particolare riguardo alle piccole-medie imprese che, a tutt’oggi, registrano ingenti perdite annuali causati da una inefficiente e lenta procedura del recupero del credito a carattere transfrontaliero.
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