Pubblichiamo la domanda posta sul nostro sito da un professionista senza dipendenti e la relativa risposta.
Domanda: lavoro solo in uno studio senza dipendenti o collaboratori. L’impianto di videosorveglianza che ho provveduto ad installare nel mio ufficio ha una funzione che consente la registrazione audio. Ciò mi consente di riascoltare, nel caso del bisogno eventuali colloqui che abbiano avuto luogo durante le ore di lavoro. Alcuni amici mi dicono che per questioni di privacy è vietato registrare l’audio senza aver prima ottenuto il consenso di chi viene registrato, è vero?
Risposta: in linea di principio, registrare una conversazione tra presenti che non sanno di essere registrati, è lecito e non costituisce reato, in quanto “chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione” (cfr. Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 24288 del 10 giugno 2016).
La registrazione (di una conversazione, ma lo stesso potrebbe dirsi di una telefonata) secondo questa impostazione, non farebbe altro che fissare, su un supporto di memoria elettronica, ciò che è già “nostro” perché udito e fissato nella “memoria cerebrale”.
Vi sono tuttavia, alcune condizioni che devono essere rispettate onde evitare di commettere illeciti:
- Chi registra deve partecipare alla discussione (è vietato dalla legge lasciare un registratore in una stanza e andare altrove sperando che gli “intercettati” si sentano liberi di parlare senza timore di essere controllati);
- La registrazione non può avvenire nei luoghi privati dei soggetti registrati: (ciò significa ad es. che non è lecito registrare una conversazione presso il domicilio o il luogo di lavoro o all’interno dell’auto della persona registrata);
- la registrazione, non potrà per nessun motivo esser divulgata o diffusa ma potrà essere utilizzata esclusivamente per la tutela dei propri diritti in un processo civile o penale;
Sulla base di quanto sopra indicato, ritengo che Lei possa registrare le conversazioni con i Suoi interlocutori (ad es. i clienti o i fornitori) che si recano presso il suo ufficio (nel rispetto dei tre punti suelencati).
Non può invece pubblicare e diffondere una conversazione o una telefonata registrata poiché ciò è vietato (a meno che richieda preventivamente il consenso di coloro i quali hanno preso parte alla conversazione o si provveda a distorcere il suono, in modo da non consentire di far risalire all’autore della dichiarazione e vengano resi inascoltabili eventuali altri nomi citati nella conversazione). Senz’altro lecito invece far ascoltare la registrazione ad un Pubblico Ufficiale per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
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