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Qualificazione obbligatoria per tecnici manutentori degli impianti antincendio

1 Luglio 2022 di Valeria Carozzi Lascia un commento

A inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali che vanno ad aggiungersi all’importante riforma in materia di prevenzione incendi che si è venuta a predisporre negli ultimi anni e son stati definiti i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il Tecnico Manutentore Qualificato

Indice

  • Il Tecnico Manutentore Qualificato
  • Alcune definizioni
  • Il registro dei controlli

Il provvedimento introduce anche la figura del Tecnico Manutentore Qualificato prevedendo che, a partire dal 25 settembre 2022, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Nell’allegato II del Decreto si vanno ad identificare i criteri per la qualifica tecnico-professionale dei lavoratori di aziende esterne che effettuano i controlli e le manutenzioni sui presidi antincendio; tali manutentori devono aver seguito un percorso formativo adeguato su ciascun presidio su cui andranno ad eseguire la verifica o, se hanno più di 3 anni di esperienza, dimostrare di avere superato una valutazione fatta presso i Vigili del Fuoco (VVF).

Tale qualifica, che ha validità su tutto il territorio nazionale sarà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, può essere conseguita a seguito di un percorso di formazione e di una valutazione positiva dei requisiti.

La valutazione dei requisiti, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, deve comprendere:

a) l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;

b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze

c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;

d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Gli operatori che alla data del 25 settembre 2022 svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione dei requisiti.

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima del 25 settembre 2022 con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto previsto dal decreto, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale.

Alcune definizioni

All’interno del decreto troviamo anche le seguenti definizioni:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Il registro dei controlli

Il decreto, conosciuto anche come “decreto controlli”, reca i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, riporta che tutti gli interventi manutentivi devono essere registrati ed attuati anche secondo quanto stabilito dal modello di organizzazione e gestione aziendale.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato, devono essere annotati tutti i controlli periodici e gli interventi di manutenzione e disponibile per gli organi di controllo.

L’allegato I al decreto, fornisce i criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza dei suddetti sistemi fornendo un elenco delle norme e specifiche tecniche di riferimento per tali operazioni.

La sorveglianza, cioè i controlli visivi sui vari presidi destinati all’emergenza fatti dall’azienda tra due controlli periodici di tecnici esterni, può essere eseguita da personale interno, adeguatamente istruito, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo e serve a verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

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