A seguito dell’incontro tra Governo e parti sociali (che ha anche messo a punto le linee guida per la campagna di vaccinazione dei luoghi di lavoro) sono state ridefinite le indicazioni riportate nei precedenti protocolli di aprile e marzo 2020.
Vediamo in sintesi le indicazioni contenute nel NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO , benchè molte di esse non rappresentino una novità rispetto ai precedenti protocolli del 2020:
- Favorire al massimo il ricorso al lavoro agile e da remoto (anche e soprattutto nella fase di progressiva ripresa delle attività)
- incentivare ferie, congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
- Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
- Necessità che le aziende si dotino di protocolli anticontagio.
- L’azienda fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l’affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
- In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, rimane obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (l’uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento).
- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
- Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell’ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo rel 24 aprile 2020
- Il nuovo protocollo fa riferimento al dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, precisando che limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità,
- assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili per consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
- Per quanto riguarda le trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
- Il medico competente, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
- La mancata attuazione del Protocollo, e quindi il mancato rispetto dei necessari livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- lavoratori che non necessitano di particolari strumenti di lavoro e che possono lavorare da soli, potrebbero in via transitoria essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni.
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.
- Non sono consentite le riunioni in presenza, a meno che non vi sia un motivo di necessità e urgenza; se è impossibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione, garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore) e un’adeguata areazione del locale.
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