Modifica Direttiva 2004/37/CE
Recentemente è stata approvata la proposta di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni o mutageni sul posto di lavoro. Tale modifica riguarda gli Allegati I e III ovvero l’elenco delle sostanze, i loro preparati ed i procedimenti, nonché i valori limiti e altre disposizioni connesse. Il Consiglio dell’Unione Europea vuole così migliorare la protezione dei lavoratori esposti ai rischi del cancro, causa primaria di morti sui posti di lavoro e fattore di rischio per la salute dei lavoratori nell’Unione Europea.
Obblighi dei datori di lavoro
I datori di lavoro hanno l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall’esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni e devono prevenire l’esposizione ai rischi ad essi connessi. Le sostanze cancerogene dovrebbero essere sostituite con prodotti alternativi meno pericolosi, inoltre la fabbricazione e l’utilizzo degli agenti cancerogeni dovrebbero avvenire in un sistema chiuso per evitare l’esposizione dei lavoratori. Se questo non è possibile, bisogna comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi.
Agenti cancerogeni colpevoli
In base all’attuale direttiva le sostanze cancerogene e mutagene vengono eliminate o ridotte al limite e riguardano: oli minerali (utilizzati nei motori a combustione interna), miscele di idrocarburi aromatici (PAH), trichloretilene, epicloridrina, dibromuro di etilene, dicloruro di etilene. Viene inoltre aggiunta all’elenco delle sostanze ritenute cancerogene la Silice cristallina respirabile (SCR), sostanza generata da un procedimento di lavorazione (taglio, macinazione, frantumazione di materiali) del cemento, mattone e rocce. Questa sostanza, utilizzata principalmente in edilizia, risulta essere presente in ambienti come le miniere, cave, cantieri, nella fabbricazione del vetro. Ovviamente vengono annoverati anche i suoi derivati ovvero composti di cromo, polveri di legno duro e di idrazina.
Classificazione e nuovi limiti delle sostanze cancerogene
I valori limite sono stati imposti su un’analisi degli impatti economici, sociali e ambientali su contributo di scienziati, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro. Il Comitato scientifico sui limiti di esposizione professionale e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro ha così proposto valori limite per 13 agenti chimici:
- 1,2-epossipropano;
- 1,3-butadiene;
- 2-nitropropano;
- Acrilammide;
- Bromoetilene;
- Composti del Cromo VI;
- Ossido di etilene;
- Polveri di legno duro;
- Idrazina;
- o-toluidina;
- Silice cristallina respirabile;
- Fibre ceramiche refrattarie;
- Cloruro di vinile monomero.
Benefici e vantaggi della direttiva
Con l’introduzione dei valori limite si stima di evitare circa 100.000 decessi nei prossimi 50 anni (parametro basato su proiezioni dell’esposizione, metodi di produzione e conoscenze mediche) e migliorare la qualità di vita dei lavoratori contribuendo anche a un risparmio sanitario. Inoltre rafforzerà la tutale giuridica dei lavoratori esposti a tali rischi. Mentre le imprese beneficeranno degli effetti di tale prevenzione con una maggiore produttività lavorativa conseguente.
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