Cosa prevede il D.Lgs. 81/08
Nel caso in cui un lavoratore dipendente, soggetto alla sorveglianza sanitaria (sulla base della specifica mansione svolta e sulla base della valutazione dei rischi), si assenti dal lavoro per oltre sessanta giorni continuativi per motivi di salute o infortunio, lo stesso dovrà essere sottoposto, una volta terminata la malattia, ad una visita medica di controllo da parte del medico competente dell’azienda (Art. 41 c. 2 l. e-ter) del D. Lgs. 81/08 introdotta dal D. Lgs. 106/09).
Lo scopo di questa visita è quello di verificare se il dipendente, una volta terminata la malattia, sia ancora in condizione di svolgere le mansioni che gli erano state assegnate prima della malattia o dell’infortunio.
Il costo della visita e degli eventuali accertamenti sanitari, è a carico del datore di lavoro.
Qualora, a seguito della visita, il Medico Competente rilevi delle limitazioni, anche solo temporanee, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di adibire il lavoratore, nell’abito della propria mansione, ad attività alternative ritenute adeguate al suo stato di salute. Nel caso di inidoneità totale, il Datore di Lavoro ha l’obbligo verificare la possibilità di cambiare totalmente la mansione del lavoratore.
Cosa accade se l’azienda non rispetta l’obbligo di visita medica in questi casi?
Qualora il datore di lavoro non dovesse rispettare l’obbligo di visita medica dopo i 60 giorni di assenza per malattia, rischierebbe pesanti sanzioni. Laddove il lavoratore tornasse alle sue mansioni ordinarie senza esser visitato, il datore di lavoro potrebbe esporsi a responsabilità per aggravamento.
Cosa accade se il lavoratore si rifiuta a seguito di malattia/infortunio di sottoporsi alla visita?
Benchè tale scelta potrebbe essere determinata dal timore del lavoratore di esser giudicato non più idoneo allo svolgimento delle mansioni, e quindi passibile di licenziamento, un simile comportamento rimane comunque inammissibile. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi alla visita, il datore di lavoro potrà infatti comminare provvedimenti disciplinari. Laddove questi non sortissero l’effetto desiderato, il datore di lavoro potrà ricorrere al licenziamento per giusta causa (con preavviso).
E se al termine della malattia o dell’infortunio il medico fosse impossibilitato a visitare il lavoratore prima che questi torni al proprio lavoro?
Per gestire questa situazione potrebbe essere opportuno innanzitutto:
- inserire all’interno del regolamento aziendale una procedura secondo la quale il lavoratore è tenuto a comunicare la data di rientro appena nota e quindi con un discreto preavviso.
- prevedere un possibile medico sostituto che si coordini con quello competente e che possa subentrare in sua assenza.
Se nonostante le misure volontarie sopra descritte dovesse comunque esserci un lasso di tempo tra la fine della malattia/infortunio e la visita per l’idoneità, sarà opportuno adibire il lavoratore ad una mansione che non lo esponga a quei rischi che rendono nel caso specifico necessaria la sorveglianza sanitaria.
Dopo i 60 giorni di assenza da lavoro per malattia, il lavoratore è tenuto a presentarsi in servizio anche se non è ancora stato sottoposto alla visita medica di idoneità?
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 29756 del 12 ottobre 2022) ha chiarito questo aspetto. Il caso affrontato dalla Corte riguardava una lavoratrice che era stata licenziata per assenza ingiustificata in virtù del fatto che una volta terminato il periodo di malattia superiore a sessanta giorni, aveva continuato a non presentarsi a lavoro. La lavoratrice aveva così impugnato il licenziamento (già confermato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello) sostenendo che le assenze, successive alla malattia, erano giustificate dal fatto che il datore di lavoro non l’avesse convocata per la visita di controllo.
La Cassazione, ha confermato il licenziamento sottolineando come la dipendente, anche se non convocata per la visita medica, abbia comunque l’obbligo di presentarsi al lavoro una volta conclusa la malattia.
Per i giudici, infatti, la lavoratrice avrebbe potuto legittimamente rifiutarsi di svolgere le mansioni richieste (non essendo stato sottoposto alla visita medica) ma solo dopo essersi recata sul posto di lavoro.
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