In data 3 aprile 2020, l’INAIL ha emanato la circolare n.13, relativa alla “sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro”. Con tale circolare l’INAIL ha fornito preziosi chiarimenti in ordine alla tutela infortunistica riconosciuta ai lavoratori nei casi accertati di infezione da Covid-19, laddove il contagio sia associabile ad un’origine professionale.
In particolare l’INAIL tutela i lavoratori da tale specifica patologia, inquadrandola dal punto di vista assicurativo nella categoria degli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui il contagio abbia un’origine lavorativa, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. La tutela assicurativa, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera infatti, anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’INAIL.
Con la nuova circolare l’INAIL ha quindi chiarito che “l’occasione di lavoro” per il rischio Covid-19 non si applica solo al personale sanitario, per il quale vige il principio di presunzione di origine professionale. Tale presunzione si applica anche per altri cicli produttivi: “A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.”
Inoltre, le medesime tutele sono estese anche a ulteriori cicli lavorativi: “Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”.
Pertanto, il rischio Covid-19, laddove ecceda il rischio della popolazione generale, è un rischio lavorativo a tutti gli effetti in diverse circostanze lavorative.
Oltre a ciò la circolare precisa che sono tutelati dall’Istituto, anche i casi di contagio da Covid-19 avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato (e tutelato) il lavoratore che contragga il virus pur utilizzando il mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
Laddove un lavoratore avesse contratto il Covid-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore avrà il compito di redigere il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Al datore di lavoro spetta l’obbligo di denuncia/comunicazione all’INAIL non appena ne viene a conoscenza.
Le tutele previste dall’INAIL partono in caso di contagio del lavoratore attestato da certificazione medica, già dal periodo di quarantena e si estendono anche ai casi in cui l’identificazione delle cause risulta essere più difficoltosa (permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro)
Quando la morte dovesse sopraggiungere in conseguenza al contagio, dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’INAIL che avvisa i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita.
Ricordiamo che fino ad oggi le principali indicazioni per prevenire il contagio in ambito lavorativo, sono quelle contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. Le indicazioni contenute in quel documento, sono state particolarmente preziose per tutte quelle attività che non abbiano scelto lo smartworking o che non abbiano chiuso in conseguenza al divieto imposto dai DPCM del 22 e del 25 marzo 2020.
Benchè nella circolare INAIL del 3 aprile 2020, sia precisato che in analogia ad altre tipologie di infortuni (come per esempio gli infortuni in itinere), l’eventualità che un lavoratore contragga il virus in occasione di lavoro, non graveranno sul bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus, del tasso per andamento infortunistico applicato, ciò non può del tutto rassicurare i datori di lavoro. Esiste infatti l’eventualità che laddove un lavoratore contragga il Covid-19 in occasione di lavoro, scattino delle responsabilità penali a carico del datore di lavoro stesso. Ciò tuttavia non dovrebbe crear timore alcuno in quelle aziende che abbiano rivisto le proprie procedure organizzative e di lavoro in funzione anticontagio nel rispetto delle disposizioni normative già emanate, nonché di quelle future.
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