A settembre è stata emanata dall’Ispettorato del lavoro la circolare esplicativa che fornisce indicazioni operative in merito alla patente a crediti ed alla sua gestione. Proviamo a riassumerla di seguito:
SOGGETTI INTERESSATI: devono avere la patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi (intesi anche come imprese senza lavoratori) che operano fisicamente all’interno dei cantieri. sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Le imprese straniere dovranno essere in possesso di un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana (che andrà presentato tramite il portale) o dovranno richiedere anche loro la patente.
REQUISITI PER IL RILASCIO
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (non necessario per lavoratori autonomi o imprese senza dipendenti);
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia aziende con dipendenti) .
PRIMA FASE DAL 1 AL 31 OTTOBRE
Inoltrare l’autocertificazione secondo questo modello , tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1 novembre per poter operare in cantiere sarà necessario aver richiesto il rilascio della patente tramite portale
MODALITA’ PER IL RILASCIO TRAMITE PORTALE
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, che dovrebbe essere disponibile dal 1 ottobre. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione. Il legale rappresentante o lavoratore autonomo possono richiederla personalmente o tramite un soggetto appositamente delegato in forma scritta. I requisiti per il rilascio sono oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, per le quali son previste sanzioni penali in caso di falsità. In base alla tipologia di azienda in questione ci saranno gli specifici requisiti da autodichiarare che verranno proposti in automatico dal portale.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
REVOCA DELLA PATENTE
“la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”. I controlli saranno effettuati a campione , sia d’ufficio che in caso di accessi ispettivi. L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
CONTENUTI DELLA PATENTE
La patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente
A queste informazioni possono accedere: il legale rappresentante, le PA, gli RLS, il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN VIA CAUTELARE
“se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi”. Il provvedimento è in capo al al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale di vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento. Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive.
E’ possibile ricorrere contro il provvedimento entro 30 gg dalla sua emissioni rivolgendosi alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio – Ispettorato d’area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.
CREDITI EXTRA
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti (operazione possibile solo quando la funzionalità sarà disponibile sul portale). Il rilascio di crediti extra può avvenire in base a diversi presupposti:
- anni di iscrizione alla CCIAA (fino a un massimo di 10 crediti)
- in caso di assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa (fino a un massimo di 20 crediti)
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (fino a trenta 30 crediti)
DECURTAZIONE DEI CREDITI
A seguito di provvedimenti definitivi ( sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione) emanati nei confronti dell’azienda è prevista la decurtazione di punti in base alla gravità della violazione commessa. In questa tabella son riportate le diverse cause di decurtazione. Se vi sono più violazioni , i crediti son decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
RECUPERO DEI CREDITI
Con meno di 15 crediti è possibile avviare la procedura per il loro recupero, che è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto :
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (certificazione ISO 45001, Modello organizzativo 231 asseverato)
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