È entrata in vigore il 1° maggio 2024 la Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del decreto-legge 19/24, meglio noto come decreto PNRR quater, che ha modificato/riscritto l’Art. 27 del D.Lgs 81/08.
La principale novità consiste nel fatto che viene introdotto in edilizia, il tanto atteso sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (la cosiddetta “patente a crediti”). La patente a crediti (o a punti) diverrà obbligatoria dal 1° ottobre 2024.
Si tratta di un sistema di qualificazione che prevede per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), il possesso obbligatorio di una patente che verrà rilasciata in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).
Saranno escluse dall’obbligo di rilascio della patente, quelle aziende o quei lavoratori autonomi che:
- effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- siano in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- siano in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. La qualificazione SOA consiste nella certificazione che autorizza le imprese del settore delle costruzioni a concorrere a pubbliche gare d’appalto indette per categorie e classifiche di importo. Tale certificazione va richiesta con una domanda da presentare, insieme alla documentazione necessaria, all’Organismo di attestazione competente. I requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, necessari per svolgere i lavori, cambiano a seconda della categoria e della classe richiesta: essi sono fissati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a cui spetta, altresì, il compito di individuare le società specializzate che possono rilasciare l’attestazione.
Nei cantieri temporanei o mobili la verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi appaltatori, della patente o dei requisiti alternativi costituirà un obbligo per il committente o responsabile dei lavori.
Punteggio della patente e condizioni per il rilascio
La dotazione iniziale della patente sarà di 30 punti e sarà possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione (quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto), nonché gli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.
Il possesso dei requisiti potrà essere autocertificato attestando il possesso dei requisiti richiesti (ciò ovviamente espone a pesanti responsabilità nel caso si autocertifichi il falso per quanto concerne il possesso dei requisiti). La patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera (in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).
La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le informazioni relative alla patente verranno inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Infine, viene confermata l’avvio dell’attività di monitoraggio da parte dell’INL sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2024, trasmettendo al MLPS i dati raccolti.
Decurtazione punti e sospensione della patente
I punti della patente possono essere decurtati in conseguenza risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Viene aggiunto al D.Lgs 81/08 il nuovo Allegato I-bis che definisce le varie fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
La patente può essere sospesa in via cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore per un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). Anche in questo caso, la definizione dei presupposti e del procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione è operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Riportiamo di seguito una tabella indicante i punti che verrebbero decurtati in conseguenza dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei destinatari della norma:
Violazione | Punti |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
Omessi formazione e addestramento | 2 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.
Come si riacquisiscono i punti?
Con futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Per i trasgressori…
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.Lgs 81/08, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
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