Anche per il 2024 L’INAIL offre alle imprese che nel 2023, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, la riduzione del tasso medio di tariffa.
Le aziende che abbiano titolo ad effettuare la richiesta di riduzione (che va dal 5% per le aziende con oltre 200 dipendenti fino al 28% per aziende nelle aziende in cui sono impiegati fino a 10 lavoratori), possono presentare un’apposita istanza (Modulo OT23), in modalità telematica entro il 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante l’effettiva realizzazione degli specifici interventi.
Gli interventi migliorativi si presentano articolati in cinque sezioni:
A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
B – Prevenzione del rischio stradale
C – Prevenzione delle malattie professionali
D – Formazione, addestramento, informazione
E – Gestione della salute e della sicurezza: misure organizzative
F- Gestione delle emergenze e DPI
Ciascuna sezione indica diversi interventi migliorativi e a ciascuno di essi è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario aver effettuato nell’anno 2023 (entro il 31 dicembre) interventi tali che la somma sia pari almeno a 100 punti.
Gli interventi migliorativi possono riguardare una o più PAT dell’azienda tranne che per gli interventi della sezione E (misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, tra cui l’adozione di un sistema di gestione certificato o di un modello organizzativo 231) e per l’intervento della sezione F (gestione delle emergenze in caso di incendio). Per tali sezioni è necessario attuare gli interventi a livello complessivo, su tutte le PAT, presenti in azienda.
Sono altresì previsti interventi pluriennali contrassegnati con la lettera “P” nel modulo di domanda, e in tal caso, l’azienda deve presentare il modulo ogni anno, allegando la documentazione necessaria per dimostrare la realizzazione, il mantenimento e la continuità dell’intervento.
Rispetto modello OT23 per l’anno 2022, le principali novità inserite nella domanda 2024 riguardano:
A-3.6 La sostituzione di uno o più trattori di proprietà dell’azienda consentiva nella precedente versione di acquisire punteggio solo nel caso di sostituzione con trattori muniti di strutture antiribaltamento (ROPS). Si prevede ora anche la possibilità di sostituire con trattori muniti di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS)
B-10 Con riferimento all’intervento consistente nell’acquisto e installazione su tutti i veicoli aziendali di dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”) viene ora richiesta quale documentazione probante la fattura di acquisto oltre all’elenco dei mezzi.
C-2.1 Eliminato l’intervento che prevedeva l’effettuazione da parte dell’azienda del “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione; in quanto si tratta di un prerequisito la cui verifica è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.
C-2.1 Tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, D. Lgs. 81/2008).
E-3 Con riferimento a quelle aziende che hanno adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema); viene ora data l’indicazione di fornire contestualmente, quale documentazione probante, anche il “programma di audit”
E-14 E’ stato eliminato l’intervento che prevedeva la presentazione alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. di una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); questa eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente è da molto tempo inattiva.
E-16. Con riferimento alle aziende che adottano un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attuano interventi di miglioramento degli ambienti e delle attrezzature di lavoro, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati; è stato specificato che l’intervento non si ritiene attuato qualora riferito ad un unico caso di “mancato infortunio”.
F-2 Per le aziende non obbligate all’adozione di un defibrillatore, ma che procedono comunque con la formazione BLSD di alcuni loro lavoratori, viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore
F-7 (P) Viene ora richiesto con riferimento all’acquisto di sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI, un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati. È stata inoltre ampliata la platea dei dispositivi idonei anche ai sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo.
Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024 (OT23)
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