A seguito della revisione del comma 1, art. 14 Dlgs 81/08 ’Ispettorato Nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 222 c.c),pubblicando gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.
Questo nuovo obbligo nasce con lo scopo di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare si prevede che:
“con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. […]In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. ”
Nella Nota INL n.29 dell’11/01/22 contenuti e indirizzi cui inoltrare le comunicazioni
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