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Nuovo protocollo anti-covid per i luoghi di lavoro

1 Luglio 2022 di Valeria Carozzi Lascia un commento

Le regole in vigore dal 1° luglio ( fino al 31 ottobre 2022).

Siglato il 30 giugno 2022, il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il nuovo Protocollo, redatto a seguito di un intenso confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali, aggiorna e rinnova i precedenti accordi. Le misure contenute nel nuovo Protocollo rimarranno in vigore fino al 31 ottobre 2022. Vediamo nel dettaglio le principali indicazioni contenute nel Protocollo:

Mascherine

Dal 1° luglio viene meno l’obbligo per i lavoratori di indossare le mascherine sui luoghi di lavoro, (ad eccezione dei lavoratori impiegati nel settore trasporti e sanità). L’utilizzo della mascherina FFP2 nei luoghi di lavoro a maggior rischio (quelli al chiuso, dove non sia possibile mantenere la distanza di un metro e in quelli aperti al pubblico) resta raccomandato. Il datore di lavoro ha l’obbligo di metterle a disposizione ma non è più responsabile del loro utilizzo. Resta la possibilità in capo al datore di lavoro – pure in assenza di un obbligo di legge – di imporre la mascherina, laddove vi siano indicazioni in tal senso da parte del medico competente o del RSPP sulla base della specifica valutazione dei rischi. Il Protocollo prevede anche che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individui particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente.

Lavoratori fragili

Viene ribadito il concetto che il lavoro agile rappresenta, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. Il datore di lavoro potrà inoltre stabilire, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per tali lavoratori. Le norme per i lavoratori fragili rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Misurazione della temperatura

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina Ffp2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Pulizia e sanificazioni

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Precauzioni igieniche personali

Continuano ad essere necessari i mezzi detergenti per le mani e continua ad essere raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

Spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi continua ad essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Entrata e uscita dei dipendenti

Continuano ad essere preferibili, soprattutto nelle aziende con molti lavoratori, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

In presenza di un sintomatico

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina Ffp2. Permane poi la necessità di tracciare gli eventuali contatti stretti in modo da porli in autosorveglianza. Il soggetto positivo potrà rientrare solo con esito di un tampone negativo.

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