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Nuovi obblighi di etichettatura degli imballaggi

22 Aprile 2022 di Valeria Carozzi Lascia un commento

Linee guida (naz.) 15 marzo 2022-Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Presentiamo di seguito una sintesi delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), che hanno l’obiettivo di supportare le imprese nell’affrontare questo nuovo obbligo che entrerà in vigore al 31/12/2022

INDICAZIONI NORMATIVE

Indice

  • INDICAZIONI NORMATIVE
    • In sintesi
  • CONTENUTI DELL’ETICHETTATURA
    • L’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al B2C
    • L’etichettatura degli imballaggi destinati al B2B
  • ENTRATA IN VIGORE

 Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano
“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione97/129/CE della Commissione.”

Deduciamo che tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo. Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento. Ma quali informazioni possono essere comunicate attraversole norme UNI a cui la norma si riferisce?

  • Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica.
  • Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica.
  • Autodichiarazioni ambientali. Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claimambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.

Quali sono le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi?

Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).

Quali imballaggi riguardano quindi?

Queste informazioni riguardano:

  • gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
  • gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita anche a titolo gratuito,

mentre risultano esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, cosiddetto B2B.

In sintesi

Dalla lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari, destinati al mercato B2B o B2C) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI EN ISO 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

CONTENUTI DELL’ETICHETTATURA

 Dalla lettura del testo di legge, quindi, si evincono 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: B2B(commerciale/industriale) o B2C (consumatore).

Partendo da questo assunto, oltre a presentare gli schemi distinti per destinazione B2B o B2C, la linea guida affronta anche le situazioni configurabili in ragione delle strutture di imballaggio: imballaggi/sistemi di imballaggio monocomponente e multicomponente. Gli schemi che seguono presentano 3 livelli di informazioni:

  • Cogente per rispondere alla norma
  • Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace
  • Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità

L’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce:
    • di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”oppure
    • di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno.  Si suggerisce:
    • di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”oppure
    • di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

In questo caso, il format consigliato è il seguente:

  1. Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
  2. Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;
  3. Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, riportare le indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.

L’etichettatura degli imballaggi destinati al B2B

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili

ENTRATA IN VIGORE

è stata prevista la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

Testo della linea guida completo scaricabile al seguente link

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