La Nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro 29 gennaio 2025, n. 811
La Legge n. 203/2024, ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, inerente l’utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La nuova norma entrata in vigore lo scorso 12 gennaio 2025, ha riconfermato il generale divieto di ambienti come luoghi di lavoro, provvedendo però a modificare le condizioni ed i requisiti che ne consentono l’utilizzo (in deroga al generale divieto). Oltre a ciò, la citata norma ha determinato una variazione circa l’ente pubblico cui la richiesta di deroga deve essere inoltrata (Ispettorato territoriale competente in luogo della ASL territorialmente competente).
La nuova Legge ha incaricato l’Ispettorato Nazionale del lavoro di emanare una circolare nella quale indicare puntualmente la documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 da abbinare alla comunicazione (da inviarsi via pec a INL prima dell’utilizzo dei locali). L’INL tramite propria nota del 29 gennaio 2025, n. 811, ha fornito le indicazioni che di seguito riportiamo:
LA COMUNICAZIONE. La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del D.Lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente via pec, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente:
• la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
• la agibilità dei locali;
• il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica);
• il rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
• la sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
• la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
• la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
• la conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);
DIVIETI. Non è possibile presentare la comunicazione, per ottenere la deroga se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi (ad es. verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, ricarica di batterie, lavorazione di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie, tinto-lavanderie, sviluppo e stampa, tipografia, etc.) La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano “rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
GAS RADON. Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 101/2020, il quale prevede che “nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”; Inoltre, al comma 6, il D.Lgs. n. 101/2020 stabilisce che “l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del D.Lgs. 81/08”.
VOLTURE. La comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione già trasmessa.
MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATI. La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc. Anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni. La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla Legge n. 203/2024.
LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE. L’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla Legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”. La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.
ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA. Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.
ULTERIORI INFORMAZIONI. L’art. 65, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. La suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
DINIEGO. In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D.Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.
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