Con il D. LGS. 24/2023 sono state introdotte nuove regole circa il whistleblowing, (ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro), con l’obiettivo di fornire un livello di protezione più elevato ai segnalanti . Sono inoltre state definite due scadenze:
- per le realtà con una media di lavoratori maggiore o uguale a 250 dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) la scadenza è fissata per il 15 Luglio 2023
- Per le imprese con una media di almeno 50 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell’ultimo anno, invece, la scadenza è impostata per il 17 Dicembre 2023.
Nel caso di mancato aggiornamento son previste sanzioni, variabili in funzione delle singole situazioni, con importi fino a 50mila euro in caso di mancata implementazione dei canali di segnalazione.
LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWING PRIMA DEL NUOVO DECRETO
Il D. LGS. 24/2023 ha abrogato le precedenti disposizioni in materia di whistleblowing, previste sia per il settore pubblico che privato, e assicura ai segnalanti una tutela più strutturata nonchè amplia l’ambito delle segnalazioni a violazioni non solo di normative nazionali , ma anche Europee, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o in ambito 231. Rimangono, invece, escluse dal decreto le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.
Viene inoltre ampliato l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina includendo tra i soggetti tutelabili anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori. Il Decreto differenzia inoltre gli enti destinatari della nuova disciplina in “soggetti del settore pubblico” e “soggetti del settore privato” con le seguenti distinzioni:
- Realtà in aziende in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità In questi casi, il whistleblower potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. LGS. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno;
- Enti con una media di lavoratori superiore alle 50 unità :il whistleblower potrà segnalare, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova normativa, anche quelle attinenti al diritto dell’Unione Europea. L’ente potrà fare ricorso a tutti i canali di segnalazione sia interni che esterni.
Si rammenta infatti che oltre all’abituale canale di comunicazione interno già previsto dalla precedente normativa, il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza anche attraverso il canale di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall’ANAC.
L’ITER PER LE SEGNALAZIONI INTERNE
Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna è necessario garantire la massima tutela e riservatezza circa l’identità del segnalante e la gestione di questi canali deve essere posta in capo a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno qualificato. Se è presente un modello organizzativo 231, le modalità di funzionamento del canale devono essere in questo specificate. Sempre circa le segnalazioni interne, il decreto dispone che:
- il whistleblower deve ricevere una conferma di ricevimento della sua segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
- il soggetto gestore del canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest’ultima.
Il personale deve essere informato dell’esistenza di tali canali attraverso apposita comunicazione aziendale chiara ed esplicativa che fornisca tutte le informazioni necessarie per fare le segnalazioni.
LE SEGNALAZIONI ESTERNE TRAMITE IL CANALE ANAC
Si può ricorrere al canale di segnalazione di ANAC nelle seguenti situazioni:
- Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Anche in questo caso il segnalante dovrà ricevere conferma di ricevimento della segnalazione e dovrà aver riscontro da ANAC entro 3 mesi dalla segnalazione.
L’ESTREMA RATIO: LA DIFFUSIONE PUBBLICA
La normativa prevede in casi estremi la possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche, quali stampa o mezzi elettronici. Rientrano in queste casistiche le situazioni in cui si siano precedentemente effettuate una segnalazione interna e una esterna (o direttamente una segnalazione esterna) oppure si abbia fondato motivo di ritenere che:
- La violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito.
LA TUTELA DEL SEGNALANTE
Il D. LGS. 24/2023 stabilisce che l’identità del whistleblower non potrà essere rivelata, se non con l’espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Questo però vale entro i limiti del procedimento penale. Ove la segnalazione avesse dato luogo a un procedimento penale, infatti, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p. ossia per tutta la durata delle indagini preliminari fino al momento in cui l’indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza – e comunque non oltre la chiusura di tale fase.
Sono confermate le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante e viene introdotta una nuova forma di tutela in sede processuale che prevede, in capo al soggetto che abbia posto in essere le condotte illecite, l’inversione dell’onere probatorio, imponendogli di dimostrare che tali condotte siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia. Ossia in base all’art. 17 del decreto , si deve provare l’estraneità della condotta rispetto alla segnalazione oggetto della controversia.
Viene poi esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall’obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali – a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.
È stata, infine, prevista l’istituzione da parte dell’ANAC di un elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno per i whistleblower che possano fornire assistenza a titolo gratuito “sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato”.
COME POSSIAMO AIUTARTI
I professionisti di Programma Radon , insieme ai loro legali di riferimento, sono in grado di fornirti supporto per tutto quello che riguarda l’implementazione o aggiornamento di una adeguata procedura di whistleblowing, fornendo supporto su:
- implementazione della procedura e integrazione nel MOG 231
- redazione dell’informativa al personale e formazione generale sui principi della norma
- formazione del personale incaricato a gestire il canale interno e formalizzazione dell’incarico
- istituzione del canale informatico per la comunicazione delle segnalazioni con tutte le debite garanzia di segretezza e tutela
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