pubblicato il decreto correttivo n° 203 del 25 novembre 2022
Il D.lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/2020, recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Dal 3 gennaio scorso sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al decreto legislativo 101/2020 ovvero il nuovo decreto 203 del 25 novembre 2022.
L’introduzione di un correttivo a così breve distanza di tempo si è reso necessario a seguito di osservazioni effettuate dalla Commissione Europea che dovevano essere recepite, ma anche per risolvere elementi di criticità emersi nella prima fase di attuazione della norma e per apportare correzioni a refusi ed errori presenti nella stesura.
Le modifiche introdotte sono piuttosto vaste brevemente riportiamo un estrapolato:
- Capo I: modifiche relative alle definizioni e alle autorità competenti
- Capo II: modifiche relative alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
- Capo III: modifiche relative al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
- Capo IV: modifiche relative al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
- Capo V: modifiche relative alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
- Capo VI: modifiche relative all’esposizione dei lavoratori
- Capo VII: modifiche relative all’esposizione della popolazione
- Capo VIII: modifiche relative alle esposizioni mediche
- Capo IX: modifiche relative a particolari situazioni di esposizione esistente
- Capo X: modifiche relative all’apparato sanzionatorio
- Capo XI: modifiche relative a disposizioni transitorie e finali
- Capo XII: modifiche relative agli allegati
- Capo XIII: modifiche recanti norme in materia ambientale
- Capo XIV: modifiche relative alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazioni
Inoltre l’art. 2 del D.lgs. n.203/2022 modifica il D.lgs. n.101/2020 nell’art. 8-bis che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza.
Se entriamo nello specifico della sicurezza e salute dei lavoratori, le modifiche più importanti sono:
- l’art. 22 del D.lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.
- l’art. 23 del D.lgs. n.203/2022 – Capo VI recante “Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti” secondo il quale i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Permette di omogeneizzare le temporalità e i contenuti a quanto previsto dall’accordo stato regioni del 2011 per la formazione dei lavoratori.
- l’art. 24– Capo VI recante “Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori” secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Permette di omogeneizzare le temporalità e i contenuti a quanto previsto dall’accordo stato regioni del 2011 per la formazione dei lavoratori.
- L’Art. 25 D.lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sostituisce il comma 3. La disposizione regola il caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto 101/2020.
- L’articolo 26 del D.lgs. n.203/2022 modifica il comma 12 dell’art. 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, prevedendo un prossimo Decreto interministeriale su Lavoro-Salute-Ambiente sulle modalità di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento nelle situazioni di esposizione di Emergenza.
Per le strutture odontoiatriche, mentre il D.lgs 101/2020 imponeva un controllo al più tardi annuale sulla qualità (mentre le linee guida europee concedevano scadenze temporali più ampie), il D.lgs 203/2022 si affida alla decisione dell’esperto di radioprotezione o dello specialista in Fisica Medica, decisione presa sulla base delle norme universali di buona tecnica, per definire per ogni apparecchio la frequenza in base alla quale programmare i controlli.
Aree prioritarie
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 17 del D.lgs. 101/2020, gli esercenti, se situati nelle aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 becquerel al metro cubo è pari o superiore al 15%, dovranno effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, oltre che nei luoghi di lavoro in locali sotterranei, anche in quelli situati in locali semi sotterranei o al piano terra.
L’esercente è tenuto a completare le misurazioni, della durata minima di 12 mesi, entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco aree prioritarie da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma; in caso di mancato rispetto delle scadenze è previsto l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.
Il 12 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo atto di individuazione di aree prioritarie, la Deliberazione n. 61-6054 della Giunta Regionale del Piemonte: per gli esercenti di tali aree il termine per la conclusione delle misurazioni è quindi il 12 luglio 2024.
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