Il Decreto 02/09/2021, recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ”, che sostituisce il DM 10 marzo 1998, in vigore dal 04/10/2022, prevede che scatti l’obbligo del piano di emergenza non più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività ed apporta alcune novità nella sua redazione.
L’emergenza è ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale od in atto. Le emergenze possono essere di diverso tipo: incendio, esplosione, allagamento, crollo, fuga di gas, calamità naturali o di primo soccorso ecc.
Lo scopo della redazione di un piano di emergenza è quello di dare le indicazioni comportamentali alle persone presenti e di fornire le opportune informazioni tecniche da utilizzare quando si verifica una situazione di emergenza interna o esterna.
Quando è obbligatorio
Il piano di emergenza è un documento che va ad integrare il Documento di Valutazione del Rischio, stabilisce le misure necessarie che i lavoratori devono mettere in atto per ridurre al minimo il rischio in caso di emergenza e la sua stesura è obbligatoria quando:
- nei luoghi di lavoro sono occupati almeno 10 lavoratori;
- nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- nei luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre il piano di emergenza con la collaborazione di tutti i soggetti del sistema di prevenzione, Rspp, medico competente, Rls, addetti emergenza ecc.
La gestione della sicurezza in esercizio impone oltre a redigere il piano emergenza anche lo svolgimento di esercitazioni antincendio, almeno annuali, nelle quali i lavoratori devono addestrarsi sulle procedure di esodo e di primo intervento.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure devono essere, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
I contenuti
Il piano di emergenza deve prevedere:
- le azioni da mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per effettuare l’evacuazione;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le misure per assistere le persone con bisogni speciali;
- l’identificazione delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono :
- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
- i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
- l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
Formazione e informazione del personale
Viene fortemente ribadita la necessità di fornire a tutto il personale presente in azienda una formazione e informazione completa ed esaustiva in merito al rischio incendio ed alla sua corretta gestione , da non confondersi con la formazione specifica da fornire agli addetti antincendio per la gestione della sicurezza antincendio. I contenuti che bisogna necessariamente condividere con tutto il personale riguardano:
a) i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- l’ osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- gli accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- l’ubicazione delle vie d’esodo
- le procedure da adottare in caso di incendio:
- le azioni da attuare in caso di incendio;
- l’azionamento dell’allarme;
- le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo
sicuro; - la modalità di chiamata dei vigili del fuoco
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze e primo soccorso - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Sanzioni
Le nuove regole sui provvedimenti e le sanzioni da applicare in caso di gravi violazioni prevenzionistiche scaturiscono dalle modifiche apportate all’articolo 14 e all’allegato I al decreto legislativo, 09 aprile, n. 81 del 2008. Sostanzialmente, vengono inasprite le sanzioni in caso di gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è prevista la sospensione anche senza reiterazione della violazione, nei casi di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, della formazione degli addetti antincendio.
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