• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina
via Garofalo 29, 20133 Milano - tel. 02 29408650
  • Home
  • News
  • Chi siamo
  • Contatti

Programma Radon

Ente Accreditato Regione Lombardia N. 1027/2017

  • Privacy
  • Sviluppo organizzativo
  • Sicurezza sul lavoro
  • Rifiuti
  • Sistemi di gestione
  • Legge 231
  • Rapporti con gli Enti
  • Ambiente
Ti trovi qui: Home / Approfondimenti / Novità sul piano emergenza

Novità sul piano emergenza

8 Settembre 2022 di Valeria Carozzi Lascia un commento

Il Decreto 02/09/2021, recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ”, che sostituisce il DM 10 marzo 1998, in vigore dal 04/10/2022, prevede che scatti l’obbligo del piano di emergenza non più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività ed apporta alcune novità nella sua redazione.

L’emergenza è ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale od in atto. Le emergenze possono essere di diverso tipo: incendio, esplosione, allagamento, crollo, fuga di gas, calamità naturali o di primo soccorso ecc.

Lo scopo della redazione di un piano di emergenza è quello di dare le indicazioni comportamentali alle persone presenti e di fornire le opportune informazioni tecniche da utilizzare quando si verifica una situazione di emergenza interna o esterna.

Quando è obbligatorio

Il piano di emergenza è un documento che va ad integrare il Documento di Valutazione del Rischio, stabilisce le misure necessarie che i lavoratori devono mettere in atto per ridurre al minimo il rischio in caso di emergenza e la sua stesura è obbligatoria quando:

  • nei luoghi di lavoro sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • nei luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre il piano di emergenza con la collaborazione di tutti i soggetti del sistema di prevenzione, Rspp, medico competente, Rls, addetti emergenza ecc.

La gestione della sicurezza in esercizio impone oltre a redigere il piano emergenza anche lo svolgimento di esercitazioni antincendio, almeno annuali, nelle quali i lavoratori devono addestrarsi sulle procedure di esodo e di primo intervento.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure devono essere, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

I contenuti

Il piano di emergenza deve prevedere:

  • le azioni da mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per effettuare l’evacuazione;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le misure per assistere le persone con bisogni speciali;
  • l’identificazione delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.

I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono :

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

  • le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  • l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  • l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  • l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
  • l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  • i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Formazione e informazione del personale

Viene fortemente ribadita la necessità di fornire a tutto il personale presente in azienda una formazione e informazione completa ed esaustiva in merito al rischio incendio ed alla sua corretta gestione , da non confondersi con la formazione specifica da fornire agli addetti antincendio per la gestione della sicurezza antincendio. I contenuti che bisogna necessariamente condividere con tutto il personale riguardano:

a) i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

  • l’ osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
  • gli accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
  • l’ubicazione delle vie d’esodo
  • le procedure da adottare in caso di incendio:
  • le azioni da attuare in caso di incendio;
  • l’azionamento dell’allarme;
  • le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo
    sicuro;
  • la modalità di chiamata dei vigili del fuoco
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
    gestione delle emergenze e primo soccorso
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Sanzioni

Le nuove regole sui provvedimenti e le sanzioni da applicare in caso di gravi violazioni prevenzionistiche scaturiscono dalle modifiche apportate all’articolo 14 e all’allegato I al decreto legislativo, 09 aprile, n. 81 del 2008. Sostanzialmente, vengono inasprite le sanzioni in caso di gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è prevista la sospensione anche senza reiterazione della violazione, nei casi di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, della formazione degli addetti antincendio.

Archiviato in:Approfondimenti, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza sul lavoro Contrassegnato con: antincendio, consulenza, sicurezza

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Ti potrebbe interessare anche

  • Bisogna agire con urgenza per ridurre la conflittualità nell’ambiente di lavoro

    8 Aprile 2025
  • La sicurezza sul lavoro sarà insegnata nelle scuole

    8 Aprile 2025
  • Nuove regole per l’utilizzo di locali di lavoro sotterranei o semisotterranei

    20 Febbraio 2025
  • Bando ISI INAIL 2024

    20 Gennaio 2025
  • La gestione del rischio molestie: quali interventi mettere in campo?

    17 Gennaio 2025
  • Novità recentissime in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    10 Gennaio 2025
  • Chiarimenti sulla figura del preposto

    11 Novembre 2024
  • La nuova circolare sul controllo degli estintori

    16 Ottobre 2024
  • Patente a crediti: la circolare operativa

    26 Settembre 2024
  • La valutazione dei rischi in ottica di genere

    17 Settembre 2024

I nostri servizi

231 ambiente antincendio assistenza legale bandi bando benessere organizzativo bonus fiscali certificazioni consulenza cookie coronavirus corsi covid-19 covid19 cybersecurity cybersicurezza enti controllo esg finanziamenti formazione gender gap gestione e comunicazione interna imballaggi medicina del lavoro misurazione movimentazione carichi NIS2 normativa norme tecniche pratiche burocratiche privacy procedure e istruzioni operative radon sicurezza sistemi di gestione smart working smartworking sostenibilita' SOSTENIBILITà stress stress lavoro correlato sviluppo organizzativo valutazione dei rischi valutazioni tecniche e misurazioni

Footer

Contatti

via Garofalo 29
20133 Milano
tel. 02 29408650

info@prograd.it
inviodoc@pec.programmaradon.it

   

Informazioni

Orari di ufficio
Dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 13.00
ore 14.00 – 18.15

Informative
Trattamento dei dati personali
Informativa cookies
Condizioni di vendita
Politica della qualità

Certificazioni

Aree di competenza

  • Privacy
  • Sviluppo organizzativo
  • Sicurezza sul lavoro
  • Rifiuti
  • Sistemi di gestione
  • Legge 231
  • Rapporti con gli Enti
  • Ambiente

Corsi e strumenti di formazione

© 2017 - 2025 Programma Radon srl, Via Garofalo 29, 20133 Milano - Tel. 02 29408650 - P. IVA 10859340159 - inviodoc@pec.programmaradon.it