Pubblicata la Legge 203 del 13 dicembre 2024
In data 28 dicembre 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203/2024 che contiene alcune novità inerenti la sicurezza sul lavoro. Le variazioni più significative interessano:
- L’articolo 65 del D.Lgs. 81/08, inerente l’utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei per lo svolgimento dell’attività lavorativa è stato modificato. Permane il generale divieto all’utilizzo di tali spazi ma variano le condizioni che consentono di utilizzarli (in deroga al generale divieto). Occorre che le lavorazioni svolte in tali locali non producano emissioni di agenti nocivi e siano rispettati i requisiti dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, inclusi adeguata aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro deve comunicare (via pec) all’Ispettorato territoriale competente l’intenzione di utilizzare tali locali, allegando la documentazione che attesti il rispetto dei suddetti requisiti. Trascorsi 30 giorni dalla dall’invio della comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell’Ispettorato, l’utilizzo può intendersi consentito. Per l’applicazione di questa disposizione, si attende una circolare dell’INL che specifichi la documentazione che dovrà essere abbinata alla comunicazione.
- Il tesserino di riconoscimento nei cantieri. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, che imponevano ai datori di lavoro l’obbligo di fornire al personale nei cantieri edili una tessera di riconoscimento. Tali obblighi sono infatti già previsti dagli articoli 26, comma 8, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, con relative sanzioni amministrative in caso di violazione.
- La sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Le modifiche riguardano:
- le visite mediche preventive, che prima della Legge 203/2024 erano obbligatorie solo dopo l’inizio del rapporto di lavoro e facoltative in fase preassuntiva. D’ora in avanti la visita in fase preassuntiva sarà considerata una modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva. La nuova Legge elimina la possibilità che la visita preventiva sia effettuata dalle ASL.
- la prescrizione di esami diagnostici o analisi, necessari in sede di visita preventiva. Il medico competente potrà tenere in considerazione i risultati di di accertamenti precedentemente svolti dal lavoratore e indicati nella cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso per evitare di ripeterli inutilmente.
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Tale visita dovrà essere effettuata quando sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare l’idoneità alla mansione. Se, invece, il medico non dovesse ritenere la visita necessaria, dovrà comunque esprimere un giudizio in merito all’idoneità alla mansione del lavoratore.
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