Il decreto 116 del 2020 ha apportato significative modifiche nel calcolo della TARI, che sono tuttora oggetto di chiarimenti e al momento non risultano pienamente recepite da parte dei comuni. Con una circolare del 12 aprile il Ministero specifica quanto segue:
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, evidenziando la sua scelta al comune. Tale scelta deve essere avvallata dalla dichiarazione di avvenuto recupero rilasciata dal destinatario .
La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione.La scelta del gestore pubblico è vincolante per i successivi 5 anni, mentre quello privato si può cambiare in qualsiasi momento.
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