Come è noto il decreto Dlgs 116/2020 ha apportato significative modifiche al Testo Unico Ambientale 152/06 in materia di gestione dei rifiuti. Riportiamo di seguito quelle che possono essere di maggior interesse per i produttori
Art. 183 c. b-ter DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI. I rifiuti urbani son tali per tipologia e provenienza . Son state identificate 29 categorie di attività che producono rifiuti urbani, chi non è incluso non può conferirli al comune. Sarà quindi necessario monitorare il regolamento comunale per la raccolta rifiuti e vedere come applicano questo principio
Art 184 CLASSIFICAZIONE c. 5: verranno emanate dal SINPA le linee guida per la classificazione entro il 31 dicembre 2020, di cui dovremo prendere atto
Art. 185-bis DEPOSITO TEMPORANEO: è necessario effettuare il deposito per categorie omogenee sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi. Per poter effettuare il deposito è necessario quindi aver fatto la classificazione prima del deposito stesso (specificarlo in procedura, ove presente)
Art.188 – RESPONSBILITA’ NELLA GESTIONE DEL RIFIUTO: rispetto a prima ora in tutti i casi in cui il rifiuto viene conferito ad attività classificate D13-14-15 oltre alla quarta copia è necessario ricevere anche l’attestazione di avvenuto smaltimento entro un anno, contenente le indicazioni in merito a: impianto di smaltimento, quantità trattata e tipo di smaltimento. Se si hanno rifiuti che vanno a questo destino, concordare col fornitore come gestire questa attestazione
Art. 188 BIS SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI: entro dicembre 2021 verrà istituito il registro elettronico nazionale che digitalizzerà l’intero processo. Fino ad allora nulla cambia
Rgistro e formulario vanno conservati per 3 anni, non più 5
Art. 193 TRASPORTO RIFIUTI: il formulario rimane uguale fino a digitalizzazione del processo. La quarta copia basta che torni via pec e può essere redatto in 2 copie (non più 4), una per produttore e una per trasportatore. Il destinatario può ricorrere a fotocopie
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE, ivi compresi piccoli interventi di manutenzione edile, disinfestazione, derattizzazione ecc: se presso il cliente devo allestire un deposito temporaneo per i rifiuti di manutenzione, allora trasporto il rifiuto con FIR e DDT. Se la quantità è contenuta, posso trasportarlo con il solo DDT fino alla mia sede che preveda però il contenuto minico come previsto dal DPR 472/96
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