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Nuove norme sulla Privacy online

11 Gennaio 2017 di Valeria Carozzi Lascia un commento

Normativa sulla e-privacy

In questi giorni sono state presentate nuove misure volte ad aggiornare le normative attuali sulla privacy online, estendendone il campo a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche mirate alfine di rafforzare la fiducia e la sicurezza nel mercato unico digitale. La nuova proposta allinea le norme sulle comunicazioni elettroniche alle nuove norme tecniche di altissimo livello del regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati. La Commissione propone inoltre nuove norme per fare in modo che il trattamento dei dati personali, ad opera delle istituzioni e degli organismi dell’UE, garantisca lo stesso livello di tutela della riservatezza previsto negli Stati membri a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, e definisce un approccio strategico alle questioni concernenti i trasferimenti internazionali dei dati personali.

Dettagli sulla normativa

Il regolamento sulla riservatezza e le comunicazioni elettroniche proposto dalla Commissione garantirà una maggiore tutela della privacy.

  • Oltre il 90% degli europei ritiene importante mantenere la riservatezza delle e-mail e dei messaggi online. La vigente direttiva ePrivacy viene applicata unicamente agli operatori di telecomunicazioni tradizionali. D’ora in poi le nuove norme in materia di riservatezza si applicheranno anche agli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica (ad esempio WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber).
  • Aggiornando la direttiva vigente con un regolamento direttamente applicabile, tutti i cittadini e le imprese nell’UE potranno godere dello stesso livello di protezione delle comunicazioni elettroniche.
  • La riservatezza sarà garantita oltre che per i contenuti anche per i metadati delle comunicazioni elettroniche (ad esempio, l’ora della chiamata ed il luogo). Entrambi hanno una forte componente di riservatezza e, secondo le norme proposte, dovranno essere anonimizzati o eliminati in caso di mancato consenso degli utenti, a meno che non siano necessari, ad esempio per la fatturazione.
  • Una volta ottenuto il consenso al trattamento dei dati relativi alle comunicazioni (contenuti e/o metadati), gli operatori di telecomunicazioni tradizionali avranno maggiori opportunità di utilizzare i dati e fornire servizi aggiuntivi. Ad esempio, potranno produrre mappe di calore per indicare la presenza di persone di cui potranno avvalersi le autorità pubbliche e le imprese di trasporto nello sviluppo di nuovi progetti di infrastrutture.
  • E’ prevista la semplificazione della disposizione sui cookie, infatti le nuove norme permetteranno agli utenti di avere un maggiore controllo sulle impostazioni, consentendo di accettare o rifiutare facilmente il monitoraggio dei cookie e di altri identificatori in caso di rischi per la riservatezza. Questa proposta non include però il consenso per i cookie non intrusivi che migliorano l’esperienza degli utenti (ad esempio, quelli che permettono di ricordare la cronologia del carrello degli acquisti). Il consenso non sarà più necessario per i cookie che contano il numero di utenti che visitano un sito web.
  • La proposta odierna vieta le comunicazioni elettroniche indesiderate, indipendentemente dal mezzo utilizzato (ad es: email, SMS e anche chiamate telefoniche se gli utenti non hanno dato il loro consenso). Gli Stati membri possono optare per una soluzione che conferisca ai consumatori il diritto di opporsi alla ricezione delle telefonate a scopo commerciale, per esempio mediante la registrazione del loro numero in un elenco di nominativi da non chiamare. Dall’altra parte, chi effettua chiamate commerciale, dovrà mostrare il proprio numero telefonico o utilizzare un prefisso speciale che indichi la natura della chiamata.
  • La responsabilità di garantire il rispetto delle norme in materia di riservatezza previste dal regolamento spetterà alle autorità nazionali per la protezione dei dati.

Norme per le istituzioni e gli organismi dell’UE

Il regolamento proposto ha lo scopo di aggiornare le attuali norme, che risalgono al 2001, con norme più stringenti fissate nel regolamento generale del 2016 sulla protezione dei dati. Tutti coloro i cui dati personali sono gestiti dalle istituzioni o dalle agenzie dell’Unione Europea potranno beneficiare di standard di protezione più elevati.

Protezione internazionale dei dati e attuazione

La nuova proposta definisce un approccio strategico ai trasferimenti internazionali di dati personali che agevolerà gli scambi commerciali e promuoverà una migliore cooperazione fra le autorità di contrasto, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei dati. La Commissione intende avvalersi appieno dei meccanismi alternativi previsti dalle nuove norme UE sulla protezione dei dati (regolamento generale sulla protezione dei dati e direttiva sulla protezione dei dati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia) al fine di agevolare lo scambio di dati personali con i paesi terzi con i quali non sia possibile giungere a decisioni di adeguatezza.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a lavorare in tempi rapidi e a garantire un processo agevole per l’adozione entro il 25 maggio 2018, data di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. L’intento è quello di offrire entro tale data a cittadini e imprese un quadro giuridico pieno e completo in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati in Europa.

 

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