Circola una bozza del nuovo “Decreto Lavoro” che sarà discussa a breve dal Consiglio dei Ministri. All’interno di tale bozza, si ipotizzano tra le altre cose, diversi interventi di modifica sul D.Lgs. n. 81/2008.
Benchè si tratti di una bozza che potrà come è ovvio subire delle modifiche prima di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, proviamo ad illustrare brevemente le principali novità attualmente contenute nel documento.
1-estensione ai lavoratori autonomi delle norme relative alle opere provvisionali.
Per creare condizioni di maggiore uniformità nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, la bozza di Decreto indica che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, dovrebbero oltre che utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, utilizzare anche “idonee opere provvisionali (ad es. ponteggi) in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”
2- Richiesta della cartella sanitaria relativa al lavoro svolto in precedenza. Si prevede che in occasione delle visite mediche di assunzione, il medico dovrà richiedere al lavoratore, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. Ciò consentirà al medico che effettua la visita, da cui dipenderà l’eventuale assunzione, di tener conto di quanto in essa contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione.
3- Maggior continuità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria. Si prevede che nel caso in cui il medico competente nominato presso una azienda, si trovi in una condizione di impedimento per gravi e motivate ragioni, debba comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti necessari, che agirà quale sostituto, durante il relativo intervallo temporale specificato.
4- Contrasto alla formazione fittizia. Si prevede un monitoraggio più incisivo, per quanto attiene il rispetto dei requisiti inerenti la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza da parte di soggetti formatori o di datori di lavoro. La Conferenza Stato-Regioni, che fra non molto dovrebbe emanare un nuovo Accordo volto a ridisegnare l’attuale assetto di regolamentazione della formazione, terrà conto della necessità di porre in essere concrete azioni di contrasto alle frequenti irregolarità e fornirà concrete indicazioni sulle modalità operative finalizzate a tale azione di controllo.
5- Chiarimenti sul ruolo degli enti privati abilitati alla effettuazione di verifiche, sulla sicurezza e sulla funzionalità delle attrezzature. Il controllo periodico sulle attrezzature laddove svolto da soggetti privati (che agiscono di fatto come sostituti di ASL ed INAIL), rappresenta a tutti gli effetti l’effettuazione di un pubblico servizio affidato a soggetti privati in possesso di titoli adeguati che rispondono agli organi di vigilanza territorialmente competenti. Si prevede quindi che questi soggetti privati, saranno direttamente sottoposti a una supervisione da parte delle ASL di competenza e risponderanno alle stesse per eventuali illeciti.
6- Nuovo obbligo per noleggiatori e concedenti in uso di macchine e attrezzature. Si prevede che noleggiatori e concedenti in uso di macchine e attrezzature, dovranno acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.
7- Formazione obbligatoria anche per datori di lavoro se utilizzano attrezzature che richiedono conoscenze particolari. Il datore di lavoro che faccia uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, al pari di un lavoratore, provvederà alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Lascia un commento