Quando si parla di sicurezza sul lavoro, ci si dimentica spesso di approfondire il discorso relativo all’impianto sanzionatorio presente nel D.lgs. 81/08 smi. Le figure aziendali della sicurezza hanno obblighi che, se non rispettati possono trasformarsi in sanzioni penali, amministrative o pecuniarie.
All’interno del Decreto sono previste tre tipologie di sanzioni:
- Penale: che prevede pene di tipo detentivo, pecuniario;
- Civile: che prevede il risarcimento del danno causato e di eventuali spese istruttorie in caso di processo;
- Amministrativa: tipo pecuniario.
Chiunque tra i soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione non si prenda carico delle sue responsabilità è a rischio di sanzione o addirittura anche di arresto.
SANZIONI DI NATURA PENALE
La sicurezza sul lavoro è una materia avente forte rilevanza penale nel nostro ordinamento, in cui la violazione di un obbligo di natura sostanziale costituisce, nella maggior parte dei casi, un reato punito con una sanzione penale. Per inadempienze di natura formale si parla, invece, di illecito punito con una sanzione amministrativa. Restando all’ambito penale i reati si distinguono in contravvenzioni e delitti.
Le contravvenzioni sono punite con la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. La contravvenzione è meno grave del delitto, può essere sanzionata sia per colpa sia per comportamento doloso, e vi si possono applicare le disposizioni del D.lgs. 758/1994 concernenti l’estinzione del reato mediante pagamento della cosiddetta oblazione.
Di natura più grave rispetto alle contravvenzioni sono i reati chiamati delitti. Nel nostro ordinamento i delitti possono essere puniti solo per comportamenti dolosi, con un paio di eccezioni: quelli di natura preterintenzionale e, caso che ci riguarda più da vicino parlando di sicurezza, quelli colposi espressamente previsti dalla legge.
I delitti sono puniti con la reclusione o la multa. Nel Codice penale sono due gli articoli inerenti ai delitti in tema di sicurezza sul lavoro:
- Art. 451 Codice penale: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516
- Art. 437 Codice penale: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni
Se da un illecito punito con una sanzione penale deriva una lesione personale grave o gravissima o, peggio ancora, la morte, il Codice penale prevede reati di natura ben più grave rispetto a quelli già visti. È quanto previsto art. 589 e 590 c.p.
SANZIONI A CARICO DELLE DIVERSE FIGURE AZIENDALI
Spesso i lavoratori delle aziende ignorano che anch’essi possono essere destinatari di sanzioni, non solo amministrative, ma anche di natura penale. È quindi bene chiarire da subito che non solo il Datore di lavoro è destinatario delle sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, ma sono molti altri i soggetti che possono essere coinvolti, quali ad esempio:
- Datore di lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Medico competente
- Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori
- Noleggiatori e concedenti in uso
Inoltre, nei cantieri edili, le sanzioni riguardano anche il Committente, il Responsabile dei lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE).
Non sono invece destinatari delle sanzioni di natura contravvenzionale gli RSPP e gli ASPP, ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA e/o RLST).
COME L’ORGANO DI VIGILANZA CALCOLA UNA SANZIONE?
Come si calcola l’importo della sanzione (sarebbe meglio dire “ammenda”) in caso di una contravvenzione impartita dall’Organo di vigilanza che ha riscontrato in azienda un illecito di natura penale?
A seguito di un sopralluogo ispettivo l’organo di vigilanza accerta la contravvenzione riferendo la notizia di reato al PM del Tribunale competente. Il verbale di contravvenzione contiene la prescrizione di ottemperare entro un termine previsto agli obblighi accertati. Il datore di lavoro provvede senza alcun indugio all’adempimento richiesto, fornendo riscontro all’organo di vigilanza e pagando l’importo dell’oblazione pari ad 1/4 della massima ammenda prevista. Viene quindi data comunicazione al PM di estinzione del reato ed il procedimento penale, sospeso fino a questo momento, archiviato d’ufficio. Attenzione che per alcune violazioni la sanzione può variare al variare del numero dei lavoratori, ad esempio in presenza di più di 5 addetti, la sanzione risulterà raddoppiata e sopra i dieci lavoratori triplicata. È quanto previsto dalle modifiche al TUS introdotte nel 2015 dal Job Acts.
Occorre ricordare che per le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, oltre alle sanzioni di legge, è prevista la sospensione dell’attività lavorativa (i casi sono quelli elencati nell’allegato I del D.lgs. 81/2008) oltre all’oblazione da versare per l’estinzione del reato. L’azienda rischia quindi il pagamento di un importo aggiuntivo.
L’ammenda è la pena pecuniaria prevista per i reati contravvenzionali, esclusivamente, alternativamente o congiuntamente all’arresto che è invece la pena detentiva prevista per i reati contravvenzionali.E’ infatti importante ricordare che che la species di pena è basata sulla tipologia di reato. I reati si distinguono:
- in delitti: multa e/o reclusione per i delitti
- in contravvenzioni: ammenda e/o arresto per le contravvenzioni.
L’ammenda, in quanto pena pecuniaria, può essere irrogata con una sentenza di condanna o un decreto penale di condanna nella misura concretamente individuata dal giudice entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge che, ex art 26 c.p. sono, rispettivamente di 20 euro e di 10.000 euro.
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