Il giorno 7 dicembre u.s. il governo, i sindacati e le associazioni di categoria hanno raggiunto un accordo sulle regole che disciplineranno il funzionamento dello smart working (o lavoro agile) nel settore del lavoro privato. L’accordo è operativo da subito, anche se non sarà pienamente applicabile finché sarà in vigore lo stato di emergenza decretato dal governo per contrastare la pandemia da coronavirus.
Cosa prevede
Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile ribadendo fin da subito che l’adesione allo stesso deve avvenire su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro.
Il protocollo prevede sinteticamente quanto segue:
- l’accordo individuale deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo e deve prevedere: la durata; l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione; le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa; le modalità circa il trattamento dati e l’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
- l’organizzazione del lavoro e disconnessione: la giornata lavorativa si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro. La prestazione può essere articolata in fasce orarie individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro deve adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Inoltre, nei casi di assenze cosiddette “legittime” (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, eccetera), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
- Il lavoratore può chiedere la fruizione di permessi (in particolare per particolari motivi personali o familiari L. 104/1992), mentre, salvo esplicita previsione, durante le giornate di smart working non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
- Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche in riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali.
- gli strumenti di lavoro sono forniti dal datore di lavoro; ci possono anche essere accordi in base ai quali utilizzare la strumentazione del dipendente, in questo caso è possibile concordare un eventuale indennizzo. In caso di danni alle attrezzature fornite, ne risponde il lavoratore se effettuati per sua negligenza. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente deve avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach.
- Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro fa riferimento agli articoli di legge sottolineando l’obbligo del datore di lavoro di consegnare annualmente informativa scritta al dipendente. Si sottolinea che, compatibilmente con le condizioni in cui si svolge lo smart working, il lavoratore agile ha i diritti e doveri di cui al D. Lgs. 81/08
- circa gli infortuni e le malattie professionali i dipendenti in smart working hanno gli stessi diritti e doveri degli altri lavoratori e quindi deve godere della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali comprese quelle relative all’infortunio in itinere
- il protocollo prevede che lo svolgimento della prestazione in smart working non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere come livello, mansioni ecc.
- ampio articolo 12 nel protocollo si occupa della protezione dei dati personali e prevede che il lavoratore li deve trattare in conformità con le istruzioni ricevute dal datore di lavoro, il quale deve provvedere ad adottare le misure di sicurezza di cui deve dare opportuna informazione al lavoratore che deve essere informato anche dei trattamenti che riguardano i suoi dati quale lavoratore agile. Vi sono poi tutta una serie di adempimenti in capo al datore di lavoro, che non devono essere contenute nell’accordo ma a cui il datore di lavoro deve dare seguito: aggiornamento registro trattamenti, verifica degli strumenti utilizzati in smart working che siano conformi ai principi di privacy by design e by default, nonché si raccomanda la valutazione di impatto (DPIA). Oltre a ciò si invita il datore di lavoro a promuovere apposite policy aziendali che prevedano anche la gestione di possibili data breach.
- Vi è inoltre un ampio art 13 sulla formazione per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, prevedendo percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile, tutto ciò fermo e impregiudicato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, nonché fornire al lavoratore agile le informazioni adeguate sui possibili controlli relativamente al trattamento dati.
A differenza del protocollo adottato dalla Pubblica Amministrazione nel protocollo per il settore privato non vi è uno specifico punto in cui si fa espressa distinzione tra il lavoro agile e altre forme di lavoro “da remoto” come
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
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