Sta circolando la bozza (“definitiva”) del nuovo Accordo Stato-Regioni diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13 maggio 2024, inerente la regolamentazione dei percorsi formativi sulla tematica della salute e della sicurezza sul lavoro. Con ogni probabilità, entro la fine del 2024 il percorso di revisione sarà finalmente completato e l’entrata in vigore di questo nuovo atto legislativo sostituirà i vari Accordi emanati a partire dal 2011.
Cerchiamo di illustrare in modo sintetico il nuovo quadro di regole che scaturirà a seguito dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo, mettendo in luce le novità rispetto al sistema attuale.
Requisiti dei Soggetti formatori
La bozza di Accordo, indica i requisiti che devono possedere i soggetti formatori. Questi ultimi vengono ora così classificati: soggetti istituzionali, accreditati e “altri soggetti” una nuova categoria che racchiude fra gli altri gli organismi paritetici e le associazioni sindacali. Per l’erogazione dei corsi individuati dall’Accordo, è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione opportunamente documentata.
Si prevede la creazione di un repertorio/elenco nazionale dei soggetti formatori.
La bozza di Accordo prevede che i Datori di lavoro possano organizzare direttamente i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti rivestendo il ruolo di soggetto formatore a condizione che si avvalga di docenti qualificati. Viene specificato anche, che in presenza di più soggetti formatori, deve essere individuato un unico responsabile del corso.
Modalità di erogazione dei corsi di formazione
Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:
- presenza fisica
- video conferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista.
Organizzazione dei corsi
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
- predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- predisporre il verbale della verifica finale;
- predisporre l’attestato di formazione.
Per ogni corso erogato, il soggetto formatore avrà inoltre l’obbligo di redigere il “Verbale delle Verifiche finali” e la predisposizione del “Fascicolo del corso” (su supporto elettronico o cartaceo).
Nuovi destinatari di percorsi formativi
Sono stati elaborati dei criteri per la formazione di alcuni soggetti, per i quali la normativa attualmente in vigore non disciplina l’obbligo di formazione. Quando il nuovo Accordo entrerà in vigore, i soggetti di seguito elencati dovranno esser formati:
- datori di lavoro (corso della durata minima di 16 ore cui si aggiunge laddove necessario, il modulo aggiuntivo per cantieri da 6 ore).
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (12 ore di cui 4ore di teoria e 8 ore di parte pratica, con aggiornamento di 4 ore pratiche ogni 5 anni).
- utilizzatori di carriponte (4 ore di teoria e 6 di pratica sia per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina sia per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando: 7 ore di pratica per l’abilitazione a entrambe le tipologie di carroponti);
- utilizzatori delle macchine agricole raccoglifrutta e dei caricatori per la movimentazione di materiali 8 ore in totale di cui 4 per la parte teorica e 4 per la parte pratica.
Novità inerenti la durata dei corsi:
Oltre a quanto indicato nel paragrafo precedente, con riferimento ai soggetti che in futuro dovranno ricevere la formazione (ma per i quali non esistevano precisi obblighi), le principali novità concernenti la durata dei corsi rispetto alla situazione attuale, riguardano l’aumento delle ore di formazione per alcuni soggetti quali i preposti (che passano da 8 ore di formazione aggiuntiva a 12) e i dirigenti (6 ore in più nel caso in cui operino in ambito cantieristico).
Verifiche finali di apprendimento
La bozza definitiva di Accordo, indica l’obbligo di effettuazione di una verifica finale per tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, contemplati dalla bozza stessa al fine di valutare l’acquisizione delle necessarie competenze durante l’attività formativa.
Regime Transitorio:
È previsto un periodo transitorio di un anno, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, durante il quale potranno essere erogati i corsi in conformità alle normative precedenti.
I datori di lavoro avranno 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore del nuovo Accordo per completare i corsi di formazione previsto per lo svolgimento di tale imprescindibile funzione.
I corsi per dirigenti e preposti già svolti non dovranno essere ripetuti. Per i preposti vi è però una indicazione specifica riguardante l’aggiornamento: gli aggiornamenti per i preposti dovranno essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo se l’ultimo corso di aggiornamento è stato effettuato più di 2 anni prima.
I corsi per RSPP e Datori di lavoro/RSPP già svolti valgono (ovviamente devono essere aggiornati).
Per i corsi che precedentemente non erano normati (spazi confinati e attrezzature come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali) vi è tempo un anno per frequentare i corsi conformi al nuovo Accordo (dal momento del completamento scatterà quindi l’obbligo di aggiornamento quinquennale).
E-learning
Il ricorso all’e-learning rimane invariato per tutti i corsi per cui era precedentemente previsto ad eccezione della formazione per i preposti, per i quali si potranno erogare corsi solo in modalità webinar o tradizionale. Con riferimento ai corsi introdotti dalla bozza del nuovo Accordo il ricorso all’e-learning è da escludersi con riferimento ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai corsi sulle attrezzature.
Monitoraggio e Controllo delle attività formative
Si prevede l’implementazione di un sistema di monitoraggio continuo dell’applicazione dell’Accordo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa da parte dei soggetti erogator
Corso | Durata del corso iniziale | Durata aggiornamento | Periodicità dell’aggiornamento | Modalità di Erogazione | Formatore Legittimato |
Lavoratori: Corso generale/di base | 4 ore | // | In presenza, webinar, e-learning | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti | |
Lavoratori: Formazione basso rischio | 4 ore | 6 ore | Quinquennale | In presenza, webinar, e-learning | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Lavoratori: Formazione medio rischio | 8 ore | 6 ore | Quinquennale | In presenza, webinar | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Lavoratori: Formazione alto rischio | 12 ore | 6 ore | Quinquennale | In presenza, webinar | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso Preposti | 12 ore | 6 ore | Biennale | In presenza, webinar | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso Dirigenti | 12 ore + 6 ore (modulo cantieri) | 6 ore | Quinquennale | In presenza, webinar, e-learning | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso per Datore di Lavoro | 16 ore + 6 ore (modulo cantieri) | 6 ore | Quinquennale | In presenza, webinar, e-learning | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso Datore di Lavoro/RSPP | 24 ore | 8 ore | Quinquennale | In presenza, webinar | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso RSPP/ASSPP | Modulo A: 28 ore, Modulo B comune: 48 ore, Modulo C: 24 ore | Modulo A: 6 ore, Modulo B: 12 ore, Modulo C: 12 ore | Quinquennale con decorrenza dalla data di conclusione del Modulo B comune (ASPP: 20 ore; RSPP: 40 ore) | In presenza, webinar, e-learning solo per modulo A | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso CSE/CSP | 120 ore | 40 ore | Quinquennale | In presenza, e-learning solo per modulo giuridico | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso ambienti sospetti di inquinamento o confinati (lavoratori, DL e autonomi | 16 ore | 4 ore | Quinquennale | In presenza | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso utilizzatori carriponte | 10 o 11 ore | 4 ore | Quinquennale | In presenza | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
Corso macchine agricole raccoglifrutta e caricatori movimentazione materiali | 8 ore | 4 ore | Quinquennale | In presenza | Soggetti istituzionali, accreditati e altri soggetti |
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