Recentemente è entrata in vigore la Legge n° 215/2021 che ha introdotto rilevanti novità, per quanto attiene la figura del preposto.
La prima modifica
La prima novità relativa alla figura del preposto, determina un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro e/o al dirigente, ossia quello di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Benchè il Legislatore non sia entrato nel merito delle concrete modalità con cui effettuare tale adempimento, risulta ovvio che tale identificazione non potrà che risultare quale conseguenza della predisposizione di specifico atto scritto di designazione, da sottoporre ai preposti.
A tal proposito potete scaricare un modello di nomina al seguente LINK
La seconda modifica
La seconda novità riguarda gli obblighi del preposto. L’art 19, comma 1, lettera a), è stato sottoposto a modifica. Lo specifico articolo, inerente gli obblighi dei preposti, risulta ora il seguente (in grassetto la parte recentemente introdotta):
“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.”
Al comma 1 dell’art. 19 è stata inoltre aggiunta la lettera f-bis) che recita: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
La terza modifica
La terza novità riguarda il ruolo del preposto negli appalti.
E’ stato integrato l’art. 26 del D.Lgs 81/08, relativo allo svolgimento di attività in regime di appalto, introducendo l’obbligo a carico dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, di indicare espressamente al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto nell’ambito delle specifiche attività appaltate/subappaltate.
La quarta modifica
La quarta ed ultima novità introdotta dal Legislatore, riguarda, la formazione del preposto. Si prevede a tal proposito, che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni sottoponga a rivisitazione complessiva gli accordi Stato-Regioni sulla formazione attualmente in vigore. In attesa che le regole inerenti la formazione ex Accordi-Stato-Regioni vengano modificate, la Legge n° 215/2021 già fornisce chiari indirizzi per quanto attiene la formazione del preposto, laddove si specifica, che essa dovrà essere svolta “interamente con modalità in presenza” e che la stessa dovrà essere “ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
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