Con la Legge 215/2021, G.U. n. 301/21, è stato convertito in legge il D.L. 146/21, che contiene alcune modifiche sostanziali al D. Lgs. 81/08 che riepiloghiamo di seguito:
Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
I nuovi artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008 prevedono:
- che vengano attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- la sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo nell’eventualità in cui vi sia la presenza di lavoratori irregolari all’atto ispettivo almeno pari al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
- la sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo in caso di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro come previsto all’all. 1 D. Lgs. 81/08 che sono:
- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Mancata elaborazione del POS
- Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezione contro il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
- Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione all’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, all’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il nuovo art. 14 del D. Lgs. 81/08 non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
Preposto
Le modifiche introdotte all’art. 18 lett b-bis) del D. Lgs. 81/08 prevedono il dovere da parte del datore di lavoro e/o del dirigente di individuare il Preposto affinchè sia esercitata effettivamente la vigilanza di cui al seguente art 19 del D. Lgs. 81/08. La legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma risulta essere chiaro che l’individuazione dovrà avvenire in modo formale al fine di poterla provare. Detto nuovo comma nella seconda parte prevede espressamente che al preposto possa essere riconosciuto un emolumento specifico per lo svolgimento della sua funzione. Il nuovo art 9 lett a) precisa meglio, rispetto al precedente, il contenuto dell’obbligo di sovrintendere da parte del preposto, specificando che lo stesso deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, inoltre secondo quanto indicato nella lett f-bis) il preposto non può limitarsi a segnalare le carenze di sicurezza delle attrezzature e dei mezzi di lavoro, ma deve, quando necessario, interrompere l’attività.
Nella modifica di cui all’art 26 comma 8 bis il Datore di lavoro appaltatore e/o subappaltatore ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di appalto di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il proprio personale che svolge il ruolo di Preposto.
L’introduzione di questi nuovi obblighi ha determinato la modifica degli artt 55 e 56 con l’introduzione di nuove sanzioni penali per le nuove fattispecie previste.
Formazione e addestramento
La norma provvede a modificare l’art. 37 del D.lgs. 81/08 nei seguenti punti:
- Il comma 2 nella nuova formulazione prevede che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:
- individuate le durate, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative
- il comma 5 dell’art. 37 relativamente all’addestramento prevede che:
- l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
- l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato
- il nuovo comma 7 dell’art 37 prevede che l’Accordo Stato Regioni di cui sopra dovrà prevedere quale sia un’adeguata e specifica formazione nonchè l’aggiornamento per datore di lavoro, dirigente e preposto
- il comma 7 ter specifica che la formazione dei Preposti deve essere svolta in presenza, lo stesso a valere anche per l’aggiornamento che deve avere cadenza biennale.
Elenco degli articoli modificati
- art. 7 “Comitati regionali di coordinamento”
- art. 8 “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
- art. 13 “Vigilanza”
- art. 14 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
- art. 19 “Obblighi del Preposto”
- art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- art. 51 “Organismi paritetici”
- art. 52 “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
- art. 55 “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
- art. 56 “Sanzioni per il Preposto”
- art. 79 “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- art. 99 “Notifica preliminare”
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