Il Decreto 03/09/2021, recante i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – (decreto Mini codice), chiude la riforma del DM 10 marzo 1998 che , a partire dal 29 ottobre 2022, verrà definitivamente abrogato.
La valutazione del rischio d’incendio raffigura un’analisi dello specifico luogo di lavoro, diretta all’individuazione delle ipotesi d’incendio e delle corrispondenti effetti di pericolo per gli occupanti.
Un pò di chiarezza sulla normativa
La valutazione del rischio incendio con il nuovo DM 3 settembre 2021 dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio e per farlo ci son quattro strade:
- Le indicazioni previste nell’allegato 1 del DM 3 settembre 2021, applicabili ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2 dell’allegato stesso.
- Le regole tecniche verticali di prevenzione incendi che stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili
- Il codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015 applicabile a tutti i luoghi di lavoro non a basso rischio e per i quali non esiste una norma tecnica verticale
- Le indicazioni previste dal Certificato Prevenzione Incendi per i luoghi di lavoro a questo soggetti
È importante sottolineare che la validità del DM 3 settembre 2021 (o MINICODICE) “riguarda tutti i luoghi di lavoro”, mentre l’allegato I del decreto stesso, riguarda “solo quelli a basso rischio d’incendio”.
Inoltre “per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro”, il Codice è applicabile sempre (art. 3, comma 4 del decreto suddetto), quindi anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio (se non si vuole ricorrere all’allegato 1 del MInicodice) o che, essendo privi di regola tecnica, non possono considerarsi a ‘basso’ rischio .
Per quali ambienti di lavoro vale l’Allegato 1 del Minicodice?
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette a Certificato Prevenzione Incendi (non ricomprese quindi nell’allegato I al DPR 151 del 01 agosto 2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Cosa devo valutare?
Per effettuare la valutazione del rischio incendio “semplificata”, occorre descrivere l’ambiente e i potenziali pericoli di incendio:
- le sorgenti d’innesco,
- materiali combustibili o infiammabili,
- carico di incendio,
- interazione inneschi-combustibili,
- quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose,
- lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione,
- possibile formazione di atmosfere esplosive.
Una volta che vengono identificati i pericoli di incendio è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure. Si fa poi una disamina relativa ad affollamento, vie di esodo, presidi antincendio e organizzazione della sicurezza antincendio al fine di verificare che i requisiti minimi siano stati adottati.
Il tutto va formalizzato nell’apposito documento di valutazione del rischio incendio che diventa allegato obbligatorio al documento di valutazione dei rischi aziendale.
Lascia un commento