La circolare dei VVFF del 17-9-2024, n. 13838, inerente l’aggiornamento della norma UNI 9994-1
Il dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato in data 17 settembre 2024, una Circolare, la n. 13838 che offre alcuni importanti chiarimenti, sull’applicazione della nuova edizione della norma UNI 9994-1. La nuova norma UNI, intitolata “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte I: Controllo iniziale e manutenzione”, ha sostituito dal 24 luglio 2024, la precedente edizione del 2013 apportando importanti modifiche terminologiche e riclassificando le tipologie di estintori a base d’acqua.
I punti che vale la pena evidenziare riguardano: la fase di Sorveglianza che viene meglio definita, è previsto l’allungamento dei tempi di periodicità massima della fase di Revisione programmata ed una modifica conservativa per quelli della fase di Collaudo. Nel documento si precisa anche che per le operazioni di manutenzione sugli estintori, il tecnico qualificato incaricato, deve osservare le procedure previste dalla norma tecnica. Infine, vengono specificate le modalità per determinare le decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce, nel caso di sostituzioni dei componenti, la conformità al prototipo certificato.
Ecco in dettaglio gli argomenti affrontati nella circolare:
- Definizione del “prototipo autorizzato”;
- Estintori a base d’acqua. Gli estintori a base d’acqua vengono ora distinti in due categorie. Quelli a pressione permanente e quelli a pressione ausiliaria. Oltre a tale distinzione la specifica tipologia di estintori viene classificata in base al tipo di mezzo estinguente ed alla tipologia di serbatoio.
- Attività di sorveglianza. La circolare chiarisce la possibilità di svolgimento della sorveglianza anche da parte di persone prive di competenze tecniche e semplicemente informate. Tali attività si concretizzano in azioni visive. E’ preferibile da questo punto di vista incaricare formalmente il personale deputato all’esecuzione di tale attività.
- Attività di manutenzione. Quanto agli interventi di manutenzione, si ricorda che devono essere svolti da tecnici manutentori qualificati ai sensi del DM 11/9/2021ed espletati con la periodicità massima indicata nel prospetto 1, contenuto nella Circolare stessa. La Circolare riporta anche il prospetto 2 della UNI con la periodicità massima di revisione e collaudo. Si evidenzia il riferimento all’ uso degli “additivi fluorine free” con il cui termine si sono voluti indicare gli agenti estinguenti che non contengono sostanze fluorurate. Una delle novità più rilevanti introdotte dalla nuova edizione della norma UNI riguarda l’allungamento dei tempi di periodicità massima di revisione e collaudo. La normativa UNI 9994-1:2024 richiede controlli più regolari, con verifiche semestrali e annuali per garantire che gli estintori siano in perfetto stato di manutenzione.
- Libretto uso e manutenzione. La Circolare specifica che il fabbricante deve individuare sul “libretto uso e manutenzione” gli intervalli di tempo delle azioni manutentive che permettono di garantire a ciascun elemento manutenuto il perdurare della prestazione indicata. Nella Circolare si ricorda che, se anche il fabbricante ritenesse che la prestazione possa essere garantita con interventi manutentivi secondo periodicità superiori, la periodicità massima ammissibile ed applicabile è quella di cui ai prospetti 1 e 2 indicati nella Circolare. Tempistiche inferiori sono ammissibili e devono necessariamente rispondere ai requisiti stabiliti dal fabbricante (produttore) in fase di autorizzazione e costruzione congruentemente a quanto stabilito nel “libretto uso e manutenzione.
- Concetto di “Fuori servizio”. I Vigili del fuoco ricordano che nella norma UNI 9994-1: 2024, si indicano i casi nei quali non si può procedere alle operazioni di manutenzione e richiama sempre il tecnico manutentore qualificato alla certezza dell’operazione svolta.
Nel dubbio, il tecnico manutentore qualificato può sempre applicare il livello di verifica superiore. Nel caso di persistenza del “dubbio”, deve ricorre all’immissione “FUORI SERVIZIO” secondo la procedura in dicata. Agli estintori d’incendio “IN SERVIZIO” si presume con certezza la prestazione garantita dal fabbricante (produttore) rispettando il “libretto uso e manutenzione”. I VVF richiamano il punto 6.2 della UNI che ribadisce quando gli estintori sono da considerarsi fuori servizio.
- Parti di ricambio dei componenti costitutivi. Nella Circolare si afferma la necessaria conformità dei componenti di ciascun esemplare di estintore d’incendio commercializzato a quelli del prototipo. L’agente estinguente rappresenta in tal senso un componente costitutivo come gli altri e deve essere individuato con la medesima denominazione commerciale che caratterizza l’agente estinguente del prototipo certificato.
- Documenti della manutenzione. Nella Circolare viene richiamato il Punto 8 della norma UNI, in cui vengono indicate le figure incaricate di produrre il cartellino di manutenzione, il documento di manutenzione e il registro. La Circolare precisa che “Nel controllo iniziale, è evidente che la ripresentazione del cartellino da parte del manutentore subentrante, sia da questo totalmente formulata anche nella ripresentazione delle successive date di manutenzione. Queste sono certamente conseguenza degli atti manutentivi pregressi, ma sono inevitabilmente riformulabili sulla base degli esiti del controllo iniziale e del “libretto uso e manutenzione”.
- Salvaguardia ambientale. La Circolare sottolinea il fatto che le dismissioni di componenti, materiali ed agenti estinguenti di estintori nonché di loro insiemi, appunto estintori stessi, quali risultanze dell’attività di manutenzione, si configurano come produzione di rifiuti. Questa pertanto deve essere gestita secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia ambientale riconducibile al D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
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