il 2 maggio è stata emanata dal Ministero la circolare con le indicazioni ai prefetti per svolgere i controlli a seguito della pubblicazione del DPCM del 26 aprile. In sostanza la prosecuzione di tutte le attività consentite è concessa solo nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di sicurezza sottoscritto il 24 aprile 2020. In base a ciò non sarà più necessario inviare comunicazioni ai prefetti, ma verrà attivato un sistema di controlli atto a verificare che le misure del protocollo siano effettivamente implementate. Per i controlli saranno utilizzati nuclei a composizione mista che prevedono la partecipazione di Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro, Carabinieri, Aziende sanitarie locali. Eventuali carenze rilevate nell’ambito di questi controlli innescheranno le sanzioni previste dal DL del 25/03/2020 di tipo ammministrativo, pecuniario o accessorio. Qualora però si ravvisassero gli estremi di un illecito penale si innescheranno le misure previste dal Testo Unico sulla Sicurezza .
E’ inoltre prevista la possibilità di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per un massimo di 5 giorni qualora, durante l’accertamento , si ravvisasse la mancanza di misure idonee a contenere il contagio.
L’obbligo di comunicazione ai prefetti sussiste solo per tutte le attività che restano chiuse fino a succcessivo decreto ma che devono poter accedere alla sede aziendale per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione,ecc
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