• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina
via Garofalo 29, 20133 Milano - tel. 02 29408650
  • Home
  • News
  • Chi siamo
  • Contatti

Programma Radon

Ente Accreditato Regione Lombardia N. 1027/2017

  • Privacy
  • Sviluppo organizzativo
  • Sicurezza sul lavoro
  • Rifiuti
  • Sistemi di gestione
  • Legge 231
  • Rapporti con gli Enti
  • Ambiente
Ti trovi qui: Home / Approfondimenti / Infermieri positivi dopo aver rifiutato il vaccino per il Covid. L’INAIL risarcirà?

Infermieri positivi dopo aver rifiutato il vaccino per il Covid. L’INAIL risarcirà?

22 Febbraio 2021 di Dario Leotti Lascia un commento

E’ di questi giorni la notizia che quindici infermieri dell’ospedale San Martino di Genova, i quali si erano rifiutati di fare il vaccino, sono risultati positivi al Covid.

Il direttore generale dell’Ospedale, Salvatore Giuffrida, si è a tal proposito rivolto all’INAIL, ponendo un quesito che potrebbe essere così sintetizzato: è infortunio sul lavoro anche se non hanno fatto il vaccino che avrebbero potuto fare (con le conseguenze che ciò determinerebbe)?

La questione non è banale. Si tratta di capire se questi lavoratori vadano considerati in malattia o in infortunio. Anche perché in questa seconda ipotesi l’INAIL dovrebbe sborsare i relativi risarcimenti per infortunio sul lavoro.

Occorre a tal proposito ricordare, che l’art. 42, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha equiparato, le tutele previste per i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, a quelle già previste per i più comuni infortuni.

Con la circolare n. 13/2020 l’INAIL ha poi introdotto una “presunzione semplice di origine professionale del contagio da Covid-19 operante a favore di alcune categorie di lavoratori, sulla scorta del fatto che, su di essi, insisterebbe una maggiore esposizione al rischio in ragione delle particolari mansioni cui sono adibiti”. Fra queste categorie di lavoratori sono ricompresi come è ovvio gli operatori del settore sanitario (il 39,2% delle denunce ricevute dall’INAIL per casi di contagio, riguarda proprio questo tipo di lavoratori).

Ciò significa che il lavoratore può ricevere la copertura assicurativa INAIL, mentre il suo datore può avere conseguenze dal punto di vista penale e civile per i reati di lesioni o di omicidio colposo, nel caso di decesso. Da non sottovalutare che al di là dell’aspetto risarcitorio, le figure apicali di una struttura sanitaria, potrebbero trovarsi a rispondere delle responsabilità che discendono dal contagio dei propri dipendenti, nel caso in cui si accertasse che l’ente non abbia seguito le indicazioni finalizzate alla prevenzione ed alla protezione dal rischio di contagio (tra queste ad es. l’utilizzo di DPI adeguati).

Sul tema va registrata l’opinione del consigliere d’amministrazione Inail ed ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, che intervistato dal Corriere della Sera pur sottolineando di parlare a titolo personale, ha dichiarato di ritenere “logico che chi decide di non vaccinarsi e svolge una mansione a rischio poi non possa chiedere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.

Bisogna osservare che il quadro non è così semplice da interpretare alla luce di alcuni elementi.

In primo luogo occorre tenere in debita considerazione il fatto che ad oggi nessuno può obbligare o vincolare gli operatori del settore sanitario a vaccinarsi per il Covid-19. L’art. 32 della Costituzione prevede infatti che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Oltre a ciò occorre considerare che il Garante per la privacy ha confermato pochi giorni fa che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti se si sono vaccinati oppure no. E nemmeno può richiedere tale informazione al medico competente (il quale può trattare i dati relativi alla vaccinazione dei dipendenti e tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica).  Ciò rende difficile comprendere come possa il datore di lavoro, di un’azienda operante nell’ambito sanitario, che non sa quali lavoratori si siano vaccinati, organizzare in modo sicuro il lavoro.

Al momento non è dato sapere se questi lavoratori otterranno o meno il risarcimento, ma l’istruttoria è aperta e si attende la risposta dell’INAIL (che con ogni probabilità interpellerà preventivamente il Ministero della Sanità e del Lavoro).

Archiviato in:Approfondimenti, News, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza sul lavoro

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Ti potrebbe interessare anche

  • Trattamento economico in quarantena

    13 Ottobre 2020
  • Nuove indicazioni per la chiusura della quarantena

    13 Ottobre 2020
  • Quali sono le responsabilità del Datore di Lavoro in caso di contagio da Covid-19?

    15 Giugno 2020
  • Sars-Cov 2: responsabilità del datore di lavoro alla luce della Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020.

    27 Maggio 2020
  • Covid-19: Check list Ispettorato del Lavoro e ATS

    13 Maggio 2020
  • Ispettorato del Lavoro: controlli sulle riaperture

    11 Maggio 2020
  • Test Sierologici: un pò di chiarezza

    11 Maggio 2020
  • Coronavirus: cosa deve fare il Medico Competente

    11 Maggio 2020
  • La circolare con le indicazioni ai prefetti per i controlli

    11 Maggio 2020
  • Indicazioni dell’Agenzia Europea per la ripartenza

    11 Maggio 2020

I nostri servizi

ambiente assistenza legale bandi bando benessere organizzativo bonus fiscali consulenza coronavirus covid19 enti controllo formazione gestione e comunicazione interna medicina del lavoro misurazione normativa pratiche burocratiche privacy procedure e istruzioni operative radon sicurezza smart working valutazioni tecniche e misurazioni

Footer

Contatti

via Garofalo 29
20133 Milano
tel. 02 29408650

info@prograd.it
inviodoc@pec.programmaradon.it

   

Informazioni

Orari di ufficio
Dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 13.00
ore 14.00 – 18.15

Informative
Trattamento dei dati personali
Informativa cookies
Condizioni di vendita

Certificazioni

Aree di competenza

  • Privacy
  • Sviluppo organizzativo
  • Sicurezza sul lavoro
  • Rifiuti
  • Sistemi di gestione
  • Legge 231
  • Rapporti con gli Enti
  • Ambiente

Corsi e strumenti di formazione

© 2017 - 2021 Programma Radon srl, Via Garofalo 29, 20133 Milano - Tel. 02 29408650 - P. IVA 10859340159 - inviodoc@pec.programmaradon.it