Il comma 8-bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, introdotto dalla Legge 215/2021specifica:
“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto”.
Gli addetti ai lavori, hanno avuto modo in questi mesi, di constatare che le aziende committenti che affidano a terze imprese lo svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, non hanno sottovalutato tale obbligo e provvedono a richiedere ai loro appaltatori o subappaltatori i dati dei preposti.
Molti committenti tuttavia, non si sono limitati ad avanzare tale richiesta, divenuta come abbiamo visto necessaria, ma pretendono, indipendentemente dalla tipologia di attività appaltata, che il preposto che il datore di lavoro appaltatore (o chi per esso) identifica e comunica con riferimento allo specifico appalto, sia fisicamente presente nel momento in cui le lavorazioni commissionate vengono in concreto svolte.
E’ bene a tal proposito chiarire, che non esiste fonte normativa alcuna, che specifichi in via generale, la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda svolgono lavorazioni in regime di appalto o di subappalto.
A tal riguardo si è espressa da tempo la giurisprudenza che ha sottolineato il fatto che:
“compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro” (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
Occorre tenere presente, che la vigente normativa indica esplicitamente alcune specifiche lavorazioni in cui ricorre la necessità della presenza fisica del preposto, come ad esempio, nel caso del montaggio e smontaggio di opere provvisionali o nel caso di lavorazioni da svolgere in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Va da sé che al di fuori di questi casi specifici contemplati dalla normativa, la necessità che un preposto dell’azienda appaltatrice sia presente nel momento in cui avviene il compimento di un’opera o di un servizio, non potrà che discendere dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente organizzazione del lavoro che l’azienda si è data per tutelare i lavoratori da quegli stessi rischi.
Indipendente dai dettami normativi è legittimo pensare che ad esempio una squadra di appaltatori che operi all’interno di un cantiere, debba senz’altro essere coordinata da un preposto presente sul luogo di lavoro. Tale logica può essere applicata anche a contesti differenti da quelli cantieristici, nei quali siano presenti uno o più rischi che per essere contenuti necessitano di supervisione da parte di uno o più preposti. Ma di quali rischi parliamo? Da una parte di quelli propri che caratterizzano la mansione dei lavoratori dell’impresa appaltatrice, dall’altra la presenza del preposto potrebbe risultare necessaria allo scopo di contenere uno o più rischi interferenziali. Nel primo caso (quello in cui la scelta di nominare un preposto scaturisca dalla analisi e valutazione dei rischi della mansione dei lavoratori dell’appaltatore) la presenza fisica di uno o più preposti che svolgano una azione di vigilanza e controllo, sarà stabilita dal datore di lavoro appaltatore con l’ausilio degli altri membri del Servizio di Prevenzione e Protezione. Specifiche procedure di lavoro aziendali dell’impresa appaltatrice (ed il DVR), indicheranno tale necessità associandola allo svolgimento di talune lavorazioni per le quali tale misura di sicurezza possa contribuire alla gestione dei rischi associabili alla specifica attività.
Laddove invece la presenza di un preposto dell’appaltatore, fosse ritenuta necessaria al fine di contenere rischi interferenziali, tale scelta non potrà che scaturire nel quadro della cooperazione e del coordinamento che coinvolge la parte committente e appaltatrice e precede l’inizio dei lavori. In quest’ultimo caso la presenza di uno o più preposti, potrà senz’altro essere indicata, nel DUVRI o nel PSC, tra i cosiddetti costi della sicurezza da interferenze (che come noto debbono essere esplicitati a pena di nullità del contratto).
Molto utile