Il gas radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore che si produce per la disintegrazione dell’Uranio naturale, risulta essere la seconda causa principale di cancro ai polmoni dopo il fumo.
Può accumularsi principalmente in luoghi seminterrati o interrati, in quanto è otto volte più pesante dell’aria e prima di decadere, quindi, rimane per un tempo sufficientemente lungo da riuscire ad accumularsi verso il basso negli ambienti chiusi, dove è in grado di raggiungere livelli di concentrazioni tali da diventare un rischio per chiunque si esponga al gas.
Alla luce della sua elevata pericolosità e dei rischi per la salute, il Decreto 241/2000 (che modificava il D.lgs. 230/95) prevedeva l’obbligo di monitorare i livelli di gas Radon presenti all’interno degli edifici, con l’obiettivo di valutare se sussistevano le condizioni di una possibile esposizione al gas sia da parte dei lavoratori che della popolazione. Oggi con l’entrata in vigore del D.lgs 101/2020, che ha recepito le indicazioni presenti nella Direttiva Europea 2013/59/Euratom, ha abrogato il D.lgs 230/95 e smi al fine di includere in un unico provvedimento tutti gli aspetti legati alla radioprotezione.
La norma prevede l’estensione della necessità di monitoraggio dai locali interrati o seminterrati fino al piano terra, le indagini al piano terra verranno realizzate soltanto nelle aree indicate dal piano di risanamento nazionale.
È stato inserito il “livello di riferimento” (in sostituzione del “livello di azione” riportato dalla normativa precedente), rappresenta il valore di concentrazione di attività in aria del gas radon oltre il quale non deve verificarsi l’esposizione.
È stata introdotta la figura dell’” Esperto degli interventi in risanamento gas Radon”, figura professionale i cui requisiti sono stabiliti dall’Allegato II del D.lgs 101/2020 che si occupa dell’individuazione delle misure correttive finalizzate all’abbassamento dei livelli di Radon in aria sotto i limiti di riferimento.
Nel caso in cui lavoratori svolgano il proprio lavoro in luoghi sotterranei o seminterrati, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione della concentrazione di gas Radon e, se supera dei livelli, effettuare delle azioni di bonifica. Si eseguono misure di concentrazioni di gas Radon nei luoghi di lavoro sotterranei per verificare il livello di concentrazione media annua nei confronti dei livelli di riferimento previsti dalle norme vigenti.
I livelli di riferimento della concentrazione media annua di gas Radon, di cui al D.lgs. 101/2020, varia per tipologia di locale, nei luoghi di lavoro il livello di riferimento non deve essere superiore ai 300 Bq/m3.
Il Datore di Lavoro deve adottare specifiche “misure correttive” avvalendosi del supporto dell’Esperto in risanamento Radon nel caso venisse superato il livello di riferimento.
Alcuni metodi generali per ridurre il radon negli ambienti sono:
•Depressurizzazione del suolo
•Ventilazione
•Ventilazione del vespaio
•Pressurizzazione dell’edificio
•Sigillatura delle vie di ingresso
•Azioni di prevenzione per nuove costruzioni
La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del gas Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.
Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).
Cadenza delle misure:
• Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico
• Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq/m3 . Se vengono superati i livelli di riferimento di 300 Bq/m3, entro due anni devono essere adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione, in particolare:
• A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq/m3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
• Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite l’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).
Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di gas radon in aria devono essere effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.
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