Entrato in vigore il 17 febbraio 2024
DSA: a chi si applica e cosa prevede
Il Digital Service Act si applica a Intermediari di servizi online, hosting providers e piattaforme online; queste ultime sono divise tra grandi e piccole. Le grandi si distinguono in VLOP (Very Online Large Platform) e VLOSE (Very Large Online Search Engines) e son state individuate nel febbraio 2023 con provvedimento della Commissione europea.
Il punto è che il DSA si applica anche alle rimanenti 10.000 piattaforme europee gestite per oltre il 90% da PMI ,che non devono essere colpite da sforzi sproporzionati ma devono comunque attuare quanto previsto dalla normativa. Le tipologie di servizi digitali soggette a tale normativa comprendono:
- mercati online
- social network
- piattaforme di condivisione dei contenuti
- app store
- piattaforme di viaggio online
- piattaforme di alloggio
- servizi di intermediazione come provider Internet e registrar di domini
- servizi di cloud e hosting web
- piattaforme di economia collaborativa
Obblighi DSA: dal report di trasparenza al rispetto dei diritti fondamentali
Per tutti questi operatori è importante comprendere quali obblighi gli competono. Vediamoli uno per uno:
- report di trasparenza: Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero rendere pubblica una relazione annuale in un formato leggibile elettronicamente, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell’applicazione e dell’esecuzione delle loro condizioni generali.
- rispetto dei diritti fondamentali nelle Termini e Condizioni, che siano comprensibili e non vessatorie per il consumatore
- obbligo di cooperazione con le Authorities nazionali,
- adesione ai punti di contatto e a organismi di mediazione,
- avviso, azione e obbligo di fornire informazioni agli utenti,
- report sulle attività illegali, I contenuti illegali sono da sempre una piaga per ogni internet provider e il DSA impone loro di fare da “poliziotti della rete”, adottando metodi di individuazione, segnalazione e contrasto.
- previsione di un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione extragiudiziale delle controversie, che permetta al consumatore finale di vedere rispettate le condizioni previste dal servizio proposto senza doversi rivolgere a un tribunale. Per quanto possa sembrare complesso Il senso è quello di rendere economico e di facile accesso il reclamo all’utente, senza necessità di esborsi rilevanti per ricorrere alla giustizia civile ordinaria.
- impiego di segnalatori attendibili: “È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove i fornitori di piattaforme online adottino le misure per accogliere e gestire prioritariamente le segnalazioni provenienti dai segnalatori attendibili, che agiscono entro un ambito di competenza designato, fermo restando che comunque tutte le segnalazioni vanno gestite. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere conferita dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro a enti con competenze comprovate e dovrebbe essere riconosciuta da tutti i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.”;
- adozione di misure contro le notifiche e le contro-notifiche abusive;
- obblighi speciali per marketplace, ad es. verifica delle credenziali di fornitori terzi (“KYBC”, ossia Know your business partner): “Il protocollo KYBC impone oneri minimi o nulli alle attività legittime, tutte facilmente identificabili.” L’obiettivo è quello di far sì che l’intermediario adotti una serie di accorgimenti in fase di registrazione e verifica periodica che permettano di confermare l’identità delle realtà con cui sta contrattando direttamente. Nel caso in cui i dati identificativi risultassero falsi, fuorvianti o comunque non validi, l’intermediario dovrà interrompere la fornitura dei servizi di quel Business Partner;
- conformità fin dalla progettazione, ossia privacy by design;
- controlli casuali;
- Divieto di di targettizzare la pubblicità verso minori o fasce deboli della popolazione.
- obbligo di trasparenza sul sistema di raccomandazione dei contenuti, attraverso il quale la piattaforma deve dichiarare in modo chiaro e trasparente quali sono i criteri in base ai quali un contenuto è “visibile” all’utente e per quali ragioni determinati contenuti sono “più visibili” di altri. Questo implica dichiarare, di fatto, quale budget è necessario per ottenere un determinato risultato di visibilità online su ogni piattaforma o quali tipi di contenuti la piattaforma predilige per le proprie ragioni commerciali.
- divieto di utilizzo dei dark patterns.
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