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Il consenso deve essere specifico!

24 Giugno 2019 di Valeria Carozzi Lascia un commento

Il consenso per finalità commerciali e di marketing deve essere specifico, libero, chiaro e trasparente. Su questo non ci sono dubbi, e il garante non ha mancato di ribadirlo con un provvedimento emanato il 12 giugno 2019 nei confronti di una nota marca di pannolini che, per permettere agli utenti di aderire alla raccolta punti , li vincolava ad accettare anche la newsletter. 

Spesso le aziende sono portate a cercare scorciatoie per arricchire la propria lista di contatti, ma sottolineiamo che in questo caso è bastata al Garante la segnalazione di un utente ben informato per avviare l’istruttoria che ha portato a imporre al Titolare la sospensione del trattamento e l’immediato adeguamento ai dettami del Regolamento Privacy.

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