Il D.lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/2020, recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tale decreto è stato integrato con il decreto 203 del 25 novembre 2022.
Il gas radon è un gas naturale incolore e inodore proveniente dal sottosuolo che può risalire all’interno degli edifici ed è presente ovunque nel nostro territorio, nell’acqua e nell’aria. Un’ulteriore causa è l’utilizzo di materiali da costruzione naturali che contengono importanti quantità di Uranio, come per esempio il tufo o il granito. La quantità di gas Radon dipende oltre che dalla struttura geologica, anche dal piano ove è collocato l’ambiente, dalle abitudini di vita, dal livello di ventilazione presente, dalla tecnologia e dai materiali impiegati nella costruzione, dalle abitudini e dalle condizioni ambientali .
I luoghi soggetti al monitoraggio devono essere:
- Luoghi di lavoro sotterranei
- Luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o piano terra, in aree considerate prioritarie stabilite dalla regione
- Specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano nazionale radon
- Stabilimenti termali
Gli effetti sull’uomo del gas radon sono quelli di poter generare dei danni, anche gravi a dosi elevate, a carico dell’apparato respiratorio, soprattutto in luoghi polverosi.
Come misurare il gas radon
L’indagine del gas radon prevede la verifica delle caratteristiche dei locali da monitorare effettuata da personale qualificato con provata esperienza mediante apposite apparecchiature riconosciute dalla normativa. L’indagine chiesta e stabilita dalla normativa avviene mediante il posizionamento di “dosimetri” a lunga durata.
Il servizio di misure è articolato nelle seguenti fasi:
- sopralluogo e verifica dei locali, eventuale rilievo, raccolta della documentazione;
- posizionamento dei dosimetri nel numero necessario per la misura della concentrazione del radon;
- analisi dei dosimetri e risultati, verifica dei limiti;
- consegna e spiegazione dei report.
I rischi dell’esposizione al gas Radon per la salute si hanno con concentrazioni elevate di gas Radon e sono dannosi per la salute delle persone. La direttiva EURATOM 59/2019 recepita dal D.lgs del 31/07/2020 stabilisce i livelli di concentrazione del Radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro:
- 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 e per i nuovi edifici con accesso di pubblico
- 300 Bq/m³ per le abitazioni e gli edifici con accesso di pubblico esistenti.
Il Becquerel (Bq) è l’unità di misura della radioattività, definita come numero di decadimenti per secondo.
Cosa fare se si superano i limiti
Se la concentrazione di gas Radon supera i limiti stabiliti dalla legge o se non fosse compatibile con la presenza di persone, si dovrebbe procedere in tempi brevi alla diagnosi e al risanamento dei locali:
- facendo una diagnosi delle vie d’accesso per comprendere le dinamiche di risalita del Radon all’interno dell’edificio, fondamentale per risanare definitivamente i locali con la tecnica più efficace e meno invasiva;
- prevedendo un intervento di risanamento degli ambienti e conseguente monitoraggio di collaudo dell’impianto installato. L’intervento dev’essere progettato e supervisionato da un esperto in interventi di risanamento Radon abilitato ai sensi del D.lgs 101/2020.
Le misurazioni svolte potranno dare un :
- Livello inferiore al limite (Bq/M3): misurazioni dopo otto anni o in seguito a lavori strutturali a livello dell’attacco a terra dell’edificio o interventi volti a migliorare l’isolamento termico. Relazione integrata al DVR
- Livello superiore al limite (Bq/M 3): il datore di lavoro attua le misure correttive per ridurre la concentrazione al minimo valore possibile e designa un esperto in interventi di risanamento radon in possesso dei requisiti dell’allegato II al D.lgs. 101/2020. Le azioni correttive dovranno essere svolte entro due anni dalla relazione tecnica e le misure saranno svolte ogni quattro anni. Se le azioni correttive sono efficaci bisogna mantenerle ripetere le misure ogni otto anni. Altrimenti il DL deve avvalersi dell’esperto di radioprotezione che rilascia la relazione annuale e identifica i lavoratori non esposti e i lavoratori esposti e delimita i luoghi di lavoro interessati come luoghi controllati, accessibili solo tramite specifiche procedure.
Lascia un commento