Il 26 febbraio, la Commissione ha emanato il Pacchetto Omnibus che prevede una netta semplificazione delle Direttive relative alla reportistica di sostenibilità (CSRD) e alla Due Diligence (CSDDD) . Le modifiche sono così sostanziali che l’80% delle aziende inizialmente previste per la rendicontazione secondo la complessa CSRD potranno avvalersi invece di uno standard molto semplificato. Questo al fine di tutelare la dinamicità e la competitività delle PMI europee. Vediamo nel dettaglio le novità.
Campo di applicazione e standard di riferimento
Innanzitutto resteranno soggetti all’obbligo di rendicontazione secondo lo standard previsto dalla CSRD solo gli enti con oltre 1.000 dipendenti (contro i 250 precedenti) e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio oltre 25 milioni, escludendo in tal modo l’80% delle 50.000 aziende originariamente interessate dalla normativa. Per le PMI quotate è prevista la possibilità di far riferimento allo standard volontario semplificato (VSME), inizialmente previsto solo per le PMI non quotate. Questo è uno schema per ridotto a 15 indicatori chiave (contro gli 82 degli ESRS originari, che restano gli standard di riferimento per quel 20% di aziende ancora soggette a CSRD) . Le PMI che aderiscono al VSME:
- Sono esentate dall’analisi di doppia materialità
- Adottano un reporting biennale invece che annuale,
- Beneficiano di un “value chain cap” rafforzato che impedisce alle grandi aziende di richiedere dati aggiuntivi oltre quanto previsto dallo standard e semplificano la vita alle PMI definendo una volta per tutte di quali (limitati) dati devono disporre
Le tempistiche dell’entrata in vigore cambiano e vengono posticipate di 2 anni. La CSRD viene allineata con la CSDDD. Per la CSRD, chi doveva iniziare a rendicontare nel 2026 e 2027 lo farà solo a partire dal 2028. In modo analogo, gli obblighi della CSDDD scatteranno 1 anno dopo, nel 2028.
Revisione del bilancio di sostenibilità
Un’altra grossa novità riguarda l’obbligo di assurance del bilancio per le aziende che ancora lo dovranno fare. In quest’ottica, il pacchetto Omnibus UE introduce 3 innovazioni strutturali:
- Abolizione del percorso verso la reasonable assurance, in favore della limited assurance, un regime che richiede la verifica della correttezza formale dei dati senza analisi approfondite sui processi sottostanti. La reasonable assurance è il livello di attendibilità tipico della revisione del bilancio economico-finanziario. Si distingue dalla limited assurance per l’ampiezza e la profondità delle verifiche svolte, che includono un’analisi più dettagliata dei processi, del sistema di controllo interno e verifiche di dettaglio.
- Transizione da standard vincolanti a linee guida flessibili non obbligatore che saranno adottate dalla Commissione. Inoltre le Le PMI potranno avvalersi di audit semplificati, con checklist precompilate.
- Regime “opt-in” per la rendicontazione per la Tassonomia UE. Solo le imprese con oltre 1.000 dipendenti, che dichiarano esplicitamente l’allineamento alle attività della Tassonomia UE, dovranno pubblicare gli indicatori di performance (i KPIs) su turnover, CapEx e OpEx. Per le altre aziende la disclosure diventa facoltativa. Il risparmio stimato dalla Commissione è di 420 milioni l’anno in minori costi di compliance.
Riforma della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)
Questa Direttiva, che doveva entrare in vigore nel 2027 con significativi effetti a cascata su tutta la filiera dei soggetti rientranti nel campo di applicazione , con clausole vincolanti e audit annuali , ha subito anche essa significativi rimaneggiamenti. La proposta di semplificazione modifica 3 aspetti cardine della direttiva originaria:
La proposta di semplificazione modifica 3 aspetti cardine della direttiva originaria:
- Scadenze: si prevede un rinvio di 24 mesi e l’esenzione permanente delle PMI quotate in settori ad alto rischio
- Perimetro di applicazione: si prevede l’esenzione dalla due diligence per impatti con costo potenziale inferiore allo 0,5% del fatturato; l’obbligo di mappatura dei soli fornitori diretti e un esonero totale di due diligence in paesi con legislazioni equivalenti a quella UE
- Aspetti vincolanti: la due diligence viene differenziata in base al livello di rischio del settore e va dall’obbligo di audit indipendenti biennali e clausole contrattuali vincolanti con fornitori del settore ad alto rischio (oil & gas, metalli e chimica) ad una autodichiarazione senza obbligo di verifica per i settori a basso rischio (servizi, finanza, turismo)
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